Quali sono i diritti di rider e fattorini?

Rider

Le figure di rider e ciclo-fattorini sono in continuo aumento. A non crescere, spesso, sono i loro diritti

Ma quali sono i diritti dei rider? Cosa possiamo aspettarci dalla normativa attualmente vigente in Italia?

Dal momento che è difficile reperire in Italia un ordinamento univoco in merito, nella maggior parte dei casi sono proprio le piattaforme (come Deliveroo, Just Eat…) a gestire autonomamente i contratti con i propri rider. In alcuni casi ci si trova di fronte contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali si inseriscono nella categoria della parasubordinazione.

Concretamente, però, i rider vengono riconosciuti come lavoratori autonomi e non subordinati. Emerge quindi un importante problema che sta tutto nella loro qualificazione giuridica. A livello di tutele e diritti fondamentali, infatti, essere un lavoratore dipendente garantisce:

  • Diritto a un salario minimo (pari, almeno, ai salari minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile);
  • diritto alle ferie annuali;
  • diritto alle indennità di malattia e di infortunio;
  • diritto a riposi e pause durante l’orario di lavoro;
  • diritti sindacali;
  • diritto al congedo di maternità;
  • applicazione della disciplina sui licenziamenti.

Si potrebbe dire, con poco margine di dubbio, che la situazione lavorativa di rider e fattorini sia una delle più problematiche attualmente in Italia. Raramente godono di diritti, sono pagati a cottimo e per loro non è previsto un minimo salariale orario.

Diventare rider è piuttosto semplice. I colloqui sono virtuali, la formazione non prevista. In seguito alla candidatura si riceve una risposta entro 24 h, si appone una firma digitale sul contratto e si riceve il materiale a casa, in comodato d’uso gratuito o con una cauzione di 65 euro. Continuare a lavorare come rider, tuttavia, è un po’ più complicato …

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Il dibattito sull’autonomia: come si è espresso il tribunale di Palermo

Le ragioni a sostegno della presunta “autonomia” dei rider andrebbero ricercate, secondo alcuni tribunali, nella loro possibilità di gestire tramite piattaforme digitali il proprio lavoro (decidendo, per esempio, se accettare o meno una consegna). Per tale ragione, il Tribunale di Torino si è espresso, nella sentenza 778 del 2018, riconoscendo l’autonomia del lavoro. Diversa è tuttavia l’opinione del tribunale di Palermo. Esemplificativo è stato il caso del ricorso del rider della piattaforma Glovo, cui il tribunale di Palermo ha riconosciuto lo status di lavoratore subordinato. In particolare, in quella circostanza, il giudice ha sentenziato che Glovo dovrà consegnare, fino al 23 settembre (termine dell’estate), almeno un litro di acqua per ogni ora di esposizione ai raggi solari, degli integratori di sali minerali, crema solare ad alta protezione e salviette rinfrescanti ai propri rider. Le ragioni addotte al riconoscimento della subordinazione sono semplici: l’autonomia dei riders sarebbe fittizia, in virtù del potere esercitato dagli algoritmi delle piattaforme. Questi ultimi, infatti, scelgono tra i rider disponibili basandosi non soltanto sul parametro  della disponibilità, ma anche (tra le altre cose) sul loro rating in piattaforma. L’attività svolta dall’algoritmo ben si presta a quella definita dall’art.2094 c.c. di “dipendenza” e “direzione”. L’app indica infatti i turni, i luoghi della consegna ed i tempi entro cui effettuarla, lasciando dunque al lavoratore ben pochi margini di scelta. Inoltre, la mancata accettazione di un numero di ordini e la mancata consegna portano alla sospensione o al blocco dell’account.

Dello stesso avviso è la Suprema Corte di Cassazione, espressasi sul tema nella sentenza 1663 del 2020, in merito al ricorso portato avanti dai rider della piattaforma Foodora. Nonostante tutto, la strada è ancora tortuosa. La Cassazione ha infatti confermato la necessità di tutelare i rider, senza tuttavia inquadrarli nella categoria di lavoratori subordinati. La questione è stata così ridotta applicando loro la disciplina del lavoro subordinato nel momento in cui vengano rispettati gli indici sussidiari nello svolgimento dell’attività lavorativa, quali:

  • il carattere personale;
  • la continuità e l’etero-organizzazione della prestazione.

L’accordo tra Ugl e Assodelivery

Un’altra questione su cui si è ampiamente dibattuto è sicuramente l’accordo stipulato tra Ugl e Assodelivery, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 settembre ma è stato bocciato dal ministero. Nonostante l’accordo fosse stato formulato per migliorare le condizioni e i diritti dei rider, è stato tuttavia ritenuto peggiorativo. I principali sindacati confederati hanno ritenuto, e non a torto, che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato da parte di Assodelivery e Ugl Rider mirasse, a tutti gli effetti, a riconoscere il lavoro dei riders come autonomo. Le ragioni sono presto dette: nell’accordo stipulato tra Ugl e l’industria italiana di food delivery (cui aderiscono Glovo, Uber Eats, Deliveroo e Just Eat) mancano ferie, maternità, tredicesima retribuita, e non è prevista alcuna garanzia riguardante le collaborazioni occasionali e il licenziamento. La problematica principale è quella relativa al compenso, che sembrerebbe applicare un principio generalizzato di cottimo, cosa che la normativa aveva escluso nel secondo comma della legge 128/2019. Insomma, ci si è trovati di fronte a quello che è stato da molti ribattezzato un “contratto pirata“, per nulla aderente alle richieste di maggior tutela assistenziale e retributiva che giunge dalla base dei lavoratori del settore.

La questione algoritmi: la proposta Europea

Altra questione cui si sta prestando recentemente attenzione sono gli algoritmi, che la Commissione Europea si propone di rendere più “trasparenti” ai lavoratori. Com’è noto, di fatto, la maggior parte degli algoritmi è definita “blind“, proprio perché opera in maniera invisibile stabilendo quale lavoratore fare lavorare e quale no, basandosi su meccanismi di apprendimento automatico (machine learning). Essendo i procedimenti intermedi invisibili, non è possibile per il rider conoscere le ragioni alla base della scelta/non scelta, impedendo in ultima istanza di riconoscere una potenziale discriminazione. Ipotizziamo, ad esempio, che l’algoritmo scelga il rider per la consegna sulla base dei suoi precedenti salari. Lungi dall’essere oggettivi, questi dati, se utilizzati come criterio di scelta, sarebbero un chiaro esempio di discriminazione. Questo parametro pregiudicherebbe infatti il lavoro di riders donne, che hanno statisticamente un salario inferiore rispetto a quello degli uomini. Da qui la proposta della Commissione: si punta a rendere il processo dietro questo strumento visibile ai lavoratori.

Diritti dei rider: quali sono?

In quanto alla tipologia del rapporto di lavoro di rider e ciclo-fattorini, esso può per legge configurarsi come:

  • Collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata – ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 – (se il rapporto di lavoro ha il carattere della continuità con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma);
  • Lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 47-bis del medesimo D.Lgs. (se il rapporto di lavoro viene effettuato da lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano con l’ausilio di velocipidi o veicoli a motore).

Mentre la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 novembre 2020, n. 3570 conferma l’ipotesi di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, la sentenza sella Corte di Cassazione n. 01663 del 14 novembre 2019/24 gennaio 2020 propende per il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Considerando che, in linea di massima, ci si stia muovendo in una direzione di maggiore tutela dei rider, i diritti attualmente riconosciuti sono i seguenti:

  • Ai lavoratori in argomento spetta una retribuzione secondo le previsioni dei contratti collettivi dei settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale (che la sentenza della Cassazione n. 01663 individua nel CCNL logistica trasporto merci e spedizioni);
  • deve essere loro garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10%, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai  contratti collettivi, o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • è vietato qualsiasi forma di compenso in base alle consegne effettuate: la normativa prevede che ai rider deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi (art. 47-quater);
  • hanno diritto ad ottenere il contratto di lavoro per iscritto (art 47-ter, comma 1);
  • hanno diritto a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto “per la tutela dei lori interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”, con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza da parte del committente, il rider ha diritto ad un’indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata con riguardo alla gravità ed alla durata delle violazioni ed al comportamento delle parti, oltre ad una sanzione amministrativa;
  • ai rider automi è riconosciuta la disciplina antidiscriminatoria (sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, politiche, sindacali, disabilità, età, orientamento sessuale etc.) stabilita per i lavoratori subordinati, in quanto compatibile con la natura del rapporto, ivi compreso l’accesso alla piattaforma (art. 47-quinques, comma 1);
  • hanno diritto di non essere esclusi dalla piattaforma e non avere ridotte le occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione (art. 47-quinques, comma 2);
  • hanno diritto di avere trattati i dati personali in base alle vigenti norme sulla privacy;
  • hanno il diritto di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (assicurazione presso l’INAIL) a spese del committente. In vigore a partire dal 1 febbraio 2020, la copertura opera sia sul luogo di lavoro sia per il rischio in itinere ed è attivabile in caso di infortunio o di malattia professionale, estendendo – sotto questo aspetto – le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti.

La legge che, più di altre, ha certamente il merito di aver introdotto importanti riforme in merito alla tutela dei rider è la n.128 del 2019, che ha convertito il decreto legge 101/2019.

La Legge descrive i rider come “lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali”.

Nuovi scenari, nuovi diritti

In seguito all’emergenza pandemica,  che ha visto le piattaforme di delivery continuare a funzionare nonostante le proteste dei rider, è divenuta sempre più evidente l’esigenza di modificare la situazione. Con prepotenza, proprio in questo periodo di crisi, è emerso un importante paradosso: i rider sono stati considerati lavoratori essenziali, ma l’attenzione alla loro salute e sicurezza è venuta meno. In un crescendo di scioperi e proteste, è nata “diritti per i rider“, una piattaforma che include diverse esperienze sindacali e che ha riscontrato ampio sostegno.

Che l’Italia (e non solo) si stia muovendo in direzione di una maggiore tutela per questa categoria di lavoratori è un dato di fatto. Un recente progresso? I decreti emessi Tribunali di Firenze e di Bologna, che incrementano la tutela del diritto alla salute dei ciclofattorini, tramite la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale. Analogamente a quanto sta accadendo in Italia, anche in altre parti del mondo si sta andando nella stessa direzione. Vale la pena citare il caso di Uber Uk, che il 16 marzo ha annunciato che di più di 70.000 autisti in Gran Bretagna verranno reinquadrati passando da “freelance” a dipendenti e che di conseguenza riceveranno un salario minimo, ferie pagate e accesso a un piano pensionistico.

La migliore condizione possibile sarebbe l’accoglienza delle richieste provenienti dalla proposta di legge elaborata dalla piattaforma di Deliverance Milano e condivisa dalle altre rappresentanze territoriali dei rider. Cosa auspichiamo?

  • Equiparazione dei rider ai lavoratori subordinati;
  • divieto di retribuzione a consegna;
  • regolamentazione degli algoritmi; usati per assegnare i turni e per valutare le prestazioni;
  • riconoscimento per i rider del diritto alle ferie, del periodo di comporto retribuito, del congedo di maternità;
  • il riconoscimento della tutela per gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie per danni verso terzi, anche clienti, a carico della piattaforma;
  • diritto alla disconnessione per almeno undici ore consecutive, da parte della app ogni 24 ore.