Assegni familiari: cosa sono e a chi sono rivolti

assegni familiari

Oltre all’assegno unico e universale per i figli a carico, è previsto anche l’assegno per il nucleo familiare Inps. Ecco come ottenerlo, quali requisiti e quando richiederlo

 

L’Assegno per il Nucleo Familiare (Anf) è una prestazione economica erogata dall’Inps a beneficio dei nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’Inps in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

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L’Anf è stato quasi integralmente sostituito dall’Assegno Unico Figli, ma resta attivo per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili. Infatti, l’Inps ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

A chi è rivolto l’assegno familiare Inps

L’ANF ai lavoratori dipendenti, erogato dall’INPS, spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (ad esempio lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

 

A chi non è rivolto dell’Assegno per il Nucleo Familiare

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Durata dell’Assegno per il Nucleo Familiare

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro 5 anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Come si calcola l’assegno e a quanto ammonta?

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

* I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

* Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

* Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

* L’assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, in occasione del pagamento della retribuzione.

Quando decade?

Il diritto all’Anf cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento dello stesso.

Dicevamo che i requisiti dipendono dal reddito e dalla tipologia e composizione del nucleo familiare.

Come deve essere il reddito per poter ottenere l’Assegno?

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per esempio, per gli Anf dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 contano i redditi dichiarati dell’anno solare 2020.

L’Assegno al Nucleo Familiare può essere ottenuto solo se il reddito complessivo della famiglia è composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da un’altra prestazione previdenziale che deriva dal lavoro dipendente. Il limite massimo di reddito familiare attualmente in vigore per accedere all’ANF è di 117.491,14 euro.

Come deve esserre composto il nucleo familiare?

Gli Assegni Familiari spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

L’Anf può anche essere richiesto nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo da una persona nei seguenti casi:

  • orfano minorenne titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
  • orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.

In caso di affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è decisa con un accordo tra i due. In mancanza di accordo, l’assegno viene concesso al genitore convivente con i figli.

Nel caso in cui uno dei due genitori sia affidatario, questi può richiedere la prestazione in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge o parte di unione civile, anche quando non è titolare in proprio di un diritto.

Altri casi particolari

Oltre ai requisiti sopra descritti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022, deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:

  • inclusione di determinati familiari nel nucleo del richiedente (figli di genitori separati o divorziati, sciolti da unione civile, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, fratelli, sorelle, nipoti etc.);
  • applicazione dell’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

 

Quando fare domanda per l’Assegno per il Nucleo Familiare

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Come fare domanda Anf?

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online (cliccando qui) dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

* La domanda di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

* Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

* La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

* In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

 

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero telefonico 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 da rete mobile.