Caldo, cassa integrazione oltre i 35 gradi: le categorie di lavoratori che possono accedervi

caldo lavoro

Vista l’ondata di caldo estremo, l’Inps ha pubblicato una circolare per chiarire in che caso si possa chiedere la cassa integrazione ordinaria quando la colonnina della temperatura supera i 35 gradi

 

Vista l’ondata di caldo estremo, con punto al di sopra dei 40 gradi in diverse zone dell’Italia, l’Inps ha pubblicato una circolare per chiarire in che caso si possa chiedere la cassa integrazione ordinaria quando la colonnina della temperatura supera i 35 gradi. Nello specifico, la circolare 139 del 2017 e il messaggio 1856 del 2017 dell’Inps chiariscono le linee guida in questi casi.

I lavori interessati

“Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore – scrive l’Istituto nazionale di previdenza sociale -, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria. Dunque, nello specifico, “Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore».

Valgono anche le temperature percepite, come da bollettino

Si possono rilevare “anche le cosiddette temperature percepite” ricavabili, spiega ancora il messaggio, “anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale”. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, si legge ancora, “possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore“.

Nel caso del gelo, norme analoghe

Vale anche per le condizioni di gelo. “Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo”, si legge ancora.

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