Un anno dopo la chiusura del contratto del gas arriva il salato conguaglio. È lecito?

CONGUAGLIO GAS DISTACCO

Caro Salvagente, il 31 luglio dello scorso anno è cessato il mio contratto con Dolomiti Energia e sono passata ad altro fornitore. L’ultima bolletta pagata del gas riguarda il mese di luglio e c’era scritto “conto finale”. il 17 luglio di quest’anno nella spam mi sono arrivate due bollette una di 33 euro, senza consumi, l’altra di ben 626 euro anch’essa senza consumo ma con la dicitura “ricalcoli”, con scadenza 06/07/2021 Ora mi chiedo se dopo 11 mesi possano mandare questo tipo di bollette.

Barbara Malgrande

Cara Barbara, quella che segnala è purtroppo una delle solite fatture di conguaglio, che per quanto riguarda le utenze gas, sono quasi una certezza…

Abbiamo chiesto una spiegazione e dei consigli a Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia. Ecco cosa ci ha risposto.

Nel dettaglio, la fattura contiene un ricalcolo che va da giugno 2019 a luglio 2020, e si riferisce alla verifica su letture reali fatta in seguito alla chiusura del contratto. In sostanza è una differenza fra quanto pagato, su stime,  nelle relative fatture di periodo, e i reali consumi che ha effettuato in quel lasso di tempo.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Non viene impattata dalla casistica della prescrizione, perché emessa in data 16/06/2021, e quindi entro i due anni previsti per fatturare e richiedere, i consumi corretti.

La fattura ricevuta a luglio, sicuramente era di chiusura del contratto, ed è stata emessa nei tempi previsti ma contestualmente, avrà contenuto una dicitura del tipo: se i consumi sono stati calcolati su stime, saranno oggetto di ulteriore conguaglio, come in effetti avvenuto. Nel caso specifico, sembra trattarsi di modifica della lettura di switch (cambio fornitore in continuità di fornitura), che  è regolata da precise disposizioni dell’ARERA, le quali pongono in capo alle società di distribuzione, la responsabilità di rilevare i dati di lettura e comunicarli alle società di vendita, uscente e subentrante.

Poiché il cambio di fornitore avviene ad una data prestabilita, la lettura di switch deve essere riferita necessariamente a quel momento.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la rilevazione, il distributore ha la possibilità di fornire un valore stimato, sulla base dei dati storici dei consumi del cliente. Tale fattura è allora determinata dalla rettifica della lettura di switch, ossia della lettura di passaggio tra due società di vendita.

Per la fattura di importo pari a 33 euro, invece, ritengo si riferisca ai costi amministrativi di cessazione del contratto.