I prodotti ortofrutticoli che non hanno subito tagli o trattamenti analoghi non devono indicare in etichetta il termine minimo di conservazione. Al contrario, i prodotti che hanno subito uno di questi di trattamenti devono indicare il tmc. A dirlo è la Corte di Cassazione che si è espressa sull’opposizione che l’azienda Italmark s.p.a. ha proposto nei confronti dell’ingiunzione notificatagli dall’Azienda Tutela della Salute di Brescia per aver immesso in commercio una confezione di puntarelle senza indicazione del termine minimo di conservazione.
La Corte, in questo caso, ha rigettato il ricorso dal momento che le puntarelle costituiscono solo una parte del cespo della catalogna, l’inevitabile taglio a cui sono assoggettate per essere vendute in quanto tali fa scattare l’obbligo dell’indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.
La Corte di legittimità – l’ordinanza n. 27266 depositata il 24 ottobre 2019 – ha rilevato che l’esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione, previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, si riferisce solo ai prodotti ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi.
Per quanto riguarda il caso in esame, le puntarelle, quali germogli della catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono essere necessariamente separate dal resto del cespo di cicoria, e quindi subire un trattamento di taglio. Tale trattamento rende impossibile considerare le puntarelle come prodotto rientrante nel novero di quelli definiti “ortofrutticoli freschi”, con conseguente sussistenza dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.