Non riusciva a pagare la retta per la casa di riposo della madre, il tribunale le dà ragione

Il tribunale di Biella ha annullato un decreto ingiuntivo di 11mila euro nei confronti duna donna, figlia di una anziana ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, che non riusciva più a pagare la retta per il ricovero della madre perché in difficoltà economiche. Confconsumatori Pisa, che ha assistito legalmente la donna, ha commentato così la vittoria: “Se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costo della retta della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) con propri mezzi, i famigliari non possono essere obbligati al pagamento”. L’associazione dei consumatori ha ricevuto tante richieste di aiuto dai famigliari che non riuscivano a sostenere i costi delle rette delle Rsa.

Il caso di Pisa

La donna di Pisa si era rivolta a Confconsumatori perché per problemi economici non riusciva più a pagare la retta della madre nella casa di riposo. Su consiglio dell’avvocato di Confconsumatori Giovanni Longo, aveva comunicato alla struttura di voler recedere dall’impegno firmato in sede di stipula del contratto per problemi economici, ma aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per oltre 11 mila euro. Il legale dell’associazione ha opposto il decreto e sollevato, fra le varie eccezioni, anche la questione circa il valore giuridico da attribuire all’impegno economico sottoscritto dalla figlia della ricoverata, che era deceduta durante la causa, e alla non trascurabile circostanza che la figlia avesse oramai receduto da tempo da tale impegno, non più quindi vincolante nei suoi confronti. Longo ha richiamato precedenti giurisprudenziali, fra cui la sentenza n. 448/2016 della Corte d’Appello di Bologna, ricordando che La Suprema Corte si era già pronunciata stabilendo che dopo l’esercizio del suddetto recesso, nulla è dovuto da parte del parente obbligato.

Cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione, il parente che si è precedentemente vincolato avrà la “facoltà del recesso unilaterale, prevista ex art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con i principi di buona fede nell’esecuzione del contratto”. Riassumendo con le parole dell’avvocato Longo: “Se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costo della retta della RSA con propri mezzi, i famigliari non possono essere obbligati al pagamento, e nel caso si fossero precedentemente impegnati, possono in qualunque momento recedere dall’impegno assunto”.