Confconsumatori: “Come comportarsi sul rischio rimborsi per volo in ritardo”

Dopo aver riportato la storia di una famiglia francese che si è vista negare il rimborso per un volo in ritardo di 5 ore, in quanto la compagnia sostiene che non siano mai saliti sull’aereo, e i giudici gli hanno dato ragione, abbiamo chiesto un parere a Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori, sul rischio che anche in Italia, un viaggiatore con il solo biglietto elettronico, registrato online o via app, si trovi di fronte a un caso simile.

Il ruolo del giudice

“Non conosciamo gli atti di causa – risponde Calì – ma in base al diritto italiano nel caso una compagnia formulasse un’eccezione di questo tipo si potrebbe chiedere al Giudice di ordinarle la produzione in giudizio dell’elenco dei passeggeri, a cui a questo punto il vettore non potrebbe sottrarsi. Nel rispetto della privacy degli altri passeggeri ed omettendo i loro nomi”.

È anche una questione di sicurezza

Inoltre, secondo l’esperto, quando un passeggero arriva nell’aerea di imbarco viene registrato dagli addetti alla sicurezza che rilevano il codice a barre presente sul documento di imbarco, cartaceo oppure on-line. “Ed é chiaro – continua Calì – che se il passeggero non sale a bordo viene subito riscontrata tale anomalia e scattano tutte le necessarie misure di sicurezza, non solo antiterrorismo. A tal fine la società di gestione dell’aeroporto potrebbe rilasciare, su richiesta del passeggero o su ordine del Giudice, attestazione dalla quale risulti la registrazione sia all’arrivo che al momento di salire a bordo”. E, un volta dimostrata la presenza a bordo del passeggero in Italia ci sarebbero tutti i presupposti per chiedere anche la condanna della compagnia oltre che della compensazione pecuniaria anche di una somma per responsabilità aggravata avendo resistito in giudizio quanto meno con colpa grave.