I mezzi aerei a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, hanno avuto negli ultimi anni uno sviluppo enorme negli usi civili.
Tale sviluppo si deve principalmente alla loro versatilità, alla facilità di spostamento, anche in ambienti ostili o difficoltosi per l’uomo e, non meno importante, alla capacità di essere equipaggiati con strumenti idonei a raccogliere immagini, suoni e dati.
Nello stesso tempo, il crescente impiego ha posto inevitabilmente in primo piano non solo gli aspetti legati alla sicurezza, ma anche quelli attinenti alla tutela della privacy. Proprio la questione è stata l’oggetto del mio recente intervento al Roma Drone Campus 2018, tenutosi a Roma presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre.
In merito al rapporto droni e privacy, è bene evidenziare che quelle stesse specifiche caratteristiche che fanno dei droni uno strumento versatile e idoneo all’utilizzo in molteplici settori economici, risultano rilevanti ai fini della tutela della privacy. Questo perché i droni hanno una capacità di sollevarsi ad un’altezza superiore a quella del normale orizzonte percepibile dalla persona a terra, possono essere dotati di apparecchiature ad alta definizione capaci di captare immagini, suoni, e dati non altrimenti percepibili dall’uomo con i suoi sensi ed inoltre presentano delle ridotte dimensioni tali da poter essere difficilmente notati.
La normativa e i principi in materia di privacy
La normativa a cui si è fatto finora principalmente riferimento per la tutela della privacy è il Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), richiamata anche dal Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto emanato dall’Ente nazionale sull’aviazione civile (Enac). Dal 25 maggio 2018 però entrerà pienamente in vigore il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679), che andrà a sostituire l’attuale Codice privacy italiano e sarà applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Pertanto, è inevitabile tener conto sin d’ora di quanto previsto in tale Regolamento europeo.
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Del resto il Regolamento europeo ha introdotto due principi fondamentali, denominati privacy by design e privacy by default, che trovano applicazione anche nel mondo dei droni. Stando al principio di privacy by design, fin dalla progettazione e realizzazione dei droni e degli strumenti ad essi collegati si dovranno adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo la raccolta e l’utilizzo dei dati personali e comunque prevedere le necessarie garanzie per tutelare i diritti degli interessati. Invece, secondo il principio del c.d. privacy by default, nell’utilizzo dei droni e degli strumenti ad essi collegati, si dovranno adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari alla finalità perseguita.
Proprio la “finalità” posta alla base dell’operazione con i droni, costituisce un riferimento utile alla valutazione sulla liceità e sull’adeguatezza del trattamento dei dati effettuato, in quanto, secondo il c.d. principio di proporzionalità, già presente nel Codice privacy italiano e ripreso dal Regolamento europeo, il trattamento dei dati deve essere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alla finalità perseguita.
Quanto sopra, però, non deve far ritenere a priori i droni contrari alla privacy, in quanto, come si vedrà più avanti, esistono ampi spazi di utilizzo dei droni, senza che questo comporti una violazione della normativa a tutela della riservatezza delle persone.
Luogo privato
Nelle operazioni con i droni svolte all’interno di un luogo privato, non aperto al pubblico, come il giardino o il parco di una casa, un capannone industriale, le eventuali foto, riprese e registrazioni audio raccolte dal drone, che non coinvolgono altri luoghi esterni, in linea di principio non comportano particolari adempimenti ai fini privacy, salvo acquisire il consenso delle persone riprese. Lo stesso vale se le operazioni di fotografia, videoripresa e audio registrazione riguardano un evento non aperto al pubblico, come per esempio una festa privata.
In ogni caso, deve trattarsi di situazioni ordinarie di vita privata o di relazioni sociali, in quanto è sempre vietato raccogliere e divulgare, anche in ambito privato, dati personali che possono ledere l’onore o la reputazione della persona.
Inoltre, si dovranno adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare che tali dati siano persi, rubati o diffusi involontariamente ad altri estranei.
Luogo aperto al pubblico
Diverse accortezze dovranno invece essere adottate nelle operazioni con i droni svolte in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, come per esempio parchi, strade, oppure in occasione di eventi pubblici.
In questi scenari è sempre indispensabile rendere ben visibile l’area delle operazioni ed esporre segnali che informino gli estranei dello svolgimento di attività con il drone e della possibilità di essere fotografati, ripresi o registrati (c.d. informative).
Tali informative dovranno essere chiaramente visibili prima del raggio d’azione delle riprese e dovranno essere di esplicita e immediata comprensione.
Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito in generale che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita solo quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui, come per esempio gli zoom ed i microfoni direzionali. Fra i “sistemi” idonei a superare i normali ostacoli sono da ricomprendere sicuramente anche i droni, vista la loro citata capacità di sollevarsi oltre l’orizzonte umano e di utilizzare apparecchiature ad alta definizione.
Pertanto, in tutti quei casi in cui il drone, per la strumentazione di cui è dotato o per l’altezza che raggiunge, permette di raccogliere foto, riprese o audio che coinvolgono dati personali che altrimenti non sarebbero consentiti alla persona con i suoi sensi, sarà necessario acquisire l’autorizzazione dalla persona coinvolta (c.d. liberatoria).
Sarà utile un esempio in merito. Se a ridosso del parco dove si sta operando con il drone è presente un’abitazione privata provvista di un muro di recinzione di un’altezza tale che normalmente impedisce di vedere all’interno, l’eventuale ripresa video da parte del drone sollevatosi oltre tale barriera, rappresenta una violazione della riservatezza e si dovrà acquisire la liberatoria dall’interessato. In assenza di autorizzazione, la raccolta e il trattamento del dato personale, oltre a costituire una violazione della normativa sulla privacy, può avere una rilevanza penale in quanto interferenza illecita nella vita privata, prevista e punita dall’articolo 615-bis del Codice penale.
Inoltre, nel rispetto dei citati principi generali, i dati raccolti dovranno essere sempre pertinenti e proporzionati alle finalità del lavoro con il drone.
Utilizzo privato dei dati
Un altro elemento da tenere in considerazione ai fini del rispetto della privacy, è l’utilizzo dei dati raccolti.
In merito va evidenziato che il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della normativa privacy.
Pertanto, è ammesso nelle operazioni con i droni scattare una fotografia od effettuare una ripresa se il materiale raccolto, fisico o digitale, viene usato per uno scopo privato o per un’esclusiva consultazione personale.
Va inoltre rilevato che è ammesso l’invio delle fotografie, delle riprese video o delle registrazioni audio di un evento a cui si è partecipato, a familiari o amici, anche via mms, mail o servizi di messaggistica (es. chat privata), in quanto rientra sempre nell’ambito privato, purché rimanga in un cerchio ristretto di persone.
In ogni caso, però, si dovranno rispettare, oltre ai sopra indicati principi generali previsti dalla normativa sulla privacy e le norme penali a tutela del domicilio, anche le norme e le misure previsti per la sicurezza al fine di evitare la perdita, il furto o la diffusione dei dati.
Comunicazione sistematica o diffusione
La normativa sulla privacy trova piena applicazione quando i dati personali sono destinati ad una comunicazione sistematica, alla diffusione o commercializzazione.
Pertanto, se si vogliono inviare le immagini o l’audio raccolti durante un’operazione con i droni a persone estranee o ad un numero elevato di persone, caricarli su internet o sui social network, oppure utilizzarli per scopi commerciali, sarà necessario farsi autorizzare dalla persona titolare dei dati con una specifica liberatoria, in mancanza sarà necessario oscurare i dati personali e rendere irriconoscibile la persona.
Anche in questo caso, sarà necessario evitare di trattare dati personali eccedenti e non necessari alla finalità dell’operazione. Se per esempio si vuole promuovere la propria attività di ripresa aerea con i droni inserendo alcune immagini di un famoso monumento storico sul proprio sito o profilo facebook, o stamparle su un depliant, le immagini di eventuali persone presenti nella zona di ripresa sono eccedenti alla finalità e, quindi, dovranno essere escluse o rese irriconoscibili, salvo loro liberatoria. Del resto, se la finalità della ripresa era quella di promuovere la propria attività, sarà sufficiente mostrare la qualità delle riprese del monumento storico, mentre risulta sicuramente eccedente e ingiustificato trattare i dati di una persona presente nelle vicinanze.
Inoltre, la Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, all’art. 96 stabilisce che l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di questa.
Non va però dimenticato che la sopra citata legge sul diritto d’autore prevede all’articolo 97 anche un’importante eccezione in quanto stabilisce che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Anche in presenza di tali circostanze, sarà comunque necessario non raccogliere dati eccedenti la finalità prefissata o utilizzare i dati che possano ledere l’onore o la reputazione della persona.
Particolare attenzione meritano i dati relativi ai minori, nei confronti dei quali l’ordinamento appresta una tutela significativamente più incisiva vista la loro natura intrinsecamente fragile. Tale tutela sussiste anche in campo giornalistico, in quanto si ritiene che il diritto alla riservatezza del minore prevalga rispetto al diritto di critica e di cronaca.
Evoluzione futura
Nel prossimo futuro la disciplina dei droni è destinata ad una nuova evoluzione.
L’Agenzia Europea per l’Aviazione Civile, EASA, ha pubblicato la bozza del futuro regolamento europeo sui droni, il quale sembrerebbe consentire un maggiore spazio di manovra per le operazioni con i droni e, quindi, un probabile incremento nel loro utilizzo.
Infine, è allo studio la disciplina per consentire le operazioni con i droni in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ossia quelle condotte ad una distanza che non consente al pilota del drone di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo. Attualmente, tali operazioni sono pressoché assenti in ambito civile, in quanto sono autorizzate le operazioni a vista, in VLOS (Visual Line of Sight).
Quanto sopra si rende necessario sia per riparametrare la normativa all’evoluzione tecnologica dei droni, nel rispetto della sicurezza, sia per rispondere alla crescente richiesta di impiego in ambito civile.
Nello stesso tempo, però, in questi ultimi anni si è assistito anche ad una evoluzione del concetto di dato personale, considerano non più solo uno strumento, ma esso stesso bene economico. Si assiste inoltre ad una sempre più crescente esigenza e sensibilità delle persone alla tutela dello loro privacy. Il citato Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679), che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, cerca di rispondere a tali cambiamenti, con la definizione di nuovi principi, nuove regole e adempimenti, ma anche sanzioni pecuniarie più elevate, anche fino a 20 milioni di euro, o per le imprese anche fino al 4% del fatturato annuo totale dell’esercizio precedente.
Pertanto, a breve sarà interessante verificare come si concilierà la spinta ad un maggiore impiego dei droni in ambito civile, con la crescente attenzione alla tutela dei dati personali, per capire dove si fisserà l’asticella che porrà in equilibrio i due mondi all’apparenza contrapposti.