Si possono riutilizzare o condividere le foto di Instagram?

FOTO DI INSTAGRAM DIRITTO D'AUTORE

Come viene regolato il diritto d’autore per le foto di Instagram e quelle che vengono pubblicate sui social. Qual è il giusto utilizzo per evitare di incorrere in problemi legali.

L’ampia diffusione dei social network ha portato le persone a condividere quotidianamente molte foto relative alle proprie esperienze private e professionali. Una volta messe in rete, però, il proprietario perde in parte il controllo sulle sue immagini, con la conseguenza che lo stesso scatto potrebbe essere utilizzato per scopi o intenti diversi da quelli per cui era stato pubblicato. Per porre un freno a questo tipo di attività sono state innalzate nel corso degli ultimi anni le barriere relative alla tutela della privacy degli utenti, così come è stata perfezionata e adattata la legge sul diritto d’autore per la fotografia anche ai social network.

Il diritto d’autore sulle foto

Prima di arrivare al caso specifico del diritto d’autore in relazione alle foto che vengono pubblicate sui social network, è importante fare riferimento a come questo diritto viene tutelato a livello generale in Italia. Le fotografie, nello specifico, sono protette dal diritto d’autore regolamentato dalla legge n. 633/1941 la quale prevede che il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione delle fotografie sia di competenza esclusiva del fotografo. Questo vuol dire che solo chi ha effettuato lo scatto, o chi comunque ha la titolarità su un dato contenuto fotografico, può scegliere come, dove e quando utilizzare e diffondere le proprie istantanee. La legge sul diritto d’autore tutela tutte le opere d’ingegno, tra cui le fotografie. Per quest’ultime molto importante è l’articolo 90 della legge 633/1941 che prevede alcune specifiche indicazioni necessarie per la tutela del diritto d’autore su una foto. Questo è nello specifico subordinato alla presenza:

  • del nome del fotografo o della ditta dalla quale dipende;
  • della data dell’anno in cui la fotografia è stata prodotta;
  • del nome dell’autore di un’opera d’arte se in foto ne è ritratta una.

Si sottolinea che tali indicazioni possono essere riportate anche in forma abbreviata, nell’unico vincolo che siano comunque perfettamente comprensibili.

In merito alla durata del diritto d’autore sulle fotografie, questa si fa corrispondere a 20 anni da quando l’istantanea è stata prodotta. In tutto questo periodo, così come previsto dalla legge, l’autore vanta un diritto esclusivo di pubblicare la fotografia e, nel caso, di utilizzarla a fini economici in ogni forma e modo che ritiene più opportuno. Il fotografo, dunque, potrà riprodurla, diffonderla, distribuirla, pubblicarla in raccolte, modificarla, noleggiarla o di concederla in prestito ad altri soggetti. Da questi discorsi sono tuttavia escluse le immagini fotografiche per le quali gli autori hanno previsto la non copertura del diritto d’autore, con il fine principale di far utilizzare quello scatto a quante più persone possibile e aumentare la diffusione dell’istantanea. Si tratta delle foto che molto spesso vengono inserite all’interno di librerie gratuite, nelle quali gli utenti possono scaricare ed utilizzare liberamente l’immagine.

Diritto d’autore delle foto sui social network

Cerchiamo ora di applicare la disciplina generale sul diritto d’autore per le fotografie al caso specifico delle immagini che circolano sui social network. Un’errata convinzione – abbastanza diffusa – è che tutte le immagini che vengono condivise su Facebook, piuttosto che su Instagram diventino di pubblico dominio. Così non è. Questo vuol dire che le foto postate da altri utenti non potranno essere usate liberamente senza aver ricevuto l’autorizzazione da parte del proprietario. Tale assunto è valido anche per quei casi in cui, chi ricondivide aggiunge accanto alla foto il nome dell’autore e il titolare della fotografia. Sul tema si è in più occasioni espressa anche la giurisprudenza italiana, sottolineando che è necessario ottenere il consenso del titolare dei diritti prima di poter utilizzare una foto pubblicata sui social media in quanto queste non possono essere riprodotte in sua assenza. Il Tribunale di Roma, in data 1° giugno 2015, ha sottolineato che la diffusione senza consenso di immagini altrui è da evitare in quanto lascerebbe presumere ad altri soggetti che la titolarità dei diritti sulla quella foto facciano riferimento alla pagina che ospita quella istantanea, andando così a compromettere la regolare tutela del diritto d’autore. Più di recente il Tribunale di Roma, in data 11 marzo 2021, ha ribadito l’importanza di un utilizzo corretto delle fotografie sui social network. Nello specifico, è stato precisato che “prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet che non garantiscono che le foto ivi pubblicate non siano oggetto di diritti autoriali (è necessario) effettuare adeguati accertamenti al riguardo”. Agli utenti, dunque, viene chiesto di assicurarsi sempre dell’origine di una dato contenuto fotografico, avendo cura di accertarsi su chi detenga i diritti d’autore di quella data immagine.

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Come utilizzare le foto di altri sui social network

È possibile tracciare un iter che dovrebbe essere seguito dagli utenti prima di utilizzare sui propri profili social, su altre piattaforme o affini, le fotografie di altre persone, magari trovate in rete. Entrando più nello specifico, all’utente è chiesto di:

  • identificare il titolare dei diritti d’autore della fotografia e, dunque, di effettuare una ricerca più approfondita. Qualora tali informazioni non accompagnassero la fotografia alla fonte, è necessario contattare il proprietario del profilo che ha condiviso la foto e chiedere ulteriori dettagli;
  • chiedere il consenso al titolare dei diritti d’autore una volta che questo è stato identificato. Anche in presenza di un permesso, tuttavia, potrebbe essere necessario citare comunque la fonte o soddisfare delle altre condizioni decise dall’autore dell’immagine;
  • quando si riesce ad ottenere il consenso all’utilizzo della foto, è necessario che chi ne usufruisce rispetti alla lettera tutte le indicazioni fornite dall’autore prima della pubblicazione.

Solo seguendo questo iter linearmente si potrà evitare di incappare in spiacevoli conseguenze derivanti da un utilizzo improprio e non autorizzato di un’opera di ingegno altrui.

Il diritto d’autore in Italia

Il sistema giuridico italiano, per tutelare il diritto d’autore delle fotografie, ha previsto una netta distinzione tra:

  • immagini che possono essere considerate come delle opere dell’ingegno di carattere creativo (indicate dall’art. 1 e dell’art. 2 n. 7 della legge 633/1941);
  • e le fotografie definibili come semplici, le quali risultano tutelate da un diritto connesso (artt. dall’87 al 92 della legge 633/1941). Esempi tipici di questa tipologia sono le foto “di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.

La divisione descritta segna una netta demarcazione tra un’opera fotografica creativa e una semplice fotografia, ma ha creato nel corso degli anni anche alcuni problemi di carattere interpretativo. Non sempre, infatti, è così facile andare a definire se una fotografia appartenga ad una o all’altra specie, con la conseguenza che si avranno dei problemi nella comprensione della potenziale violazione del diritto d’autore. I giudici, per agevolare tale processo, hanno fissato alcuni criteri da seguire per l’accertamento della sussistenza o meno di un’opera autoriale. Più nello specifico, una fotografia è considerata d’autore se ha la capacità di assumere una valenza estetica avulsa dal soggetto rappresentato. Andando su un caso concreto, la Corte d’appello di Milano, nella sentenza del 10 ottobre 2003, ha precisato che “l’opera fotografica richiede l’apporto di una creatività particolare, connotata da un’impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé prescindendo dal soggetto rappresentato”. Inoltre “il ritratto di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d’arte ove risultino compiute con un’interpretazione del tutto personale, fuori dall’ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell’ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenziano notevolmente da quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe”. Se ne deduce che, a fronte della distinzione tra le diverse tipologie di fotografie, è prevista anche una forma di tutela del diritto d’autore differente, che sarà maggiore nei casi in cui si sia in presenza di un’opera che esprime un livello di creatività qualificata. Con tale ultimo termine si fa riferimento a contenuti che presentino un qualcosa in più rispetto ad una semplice fotografia di buona fattura. Ecco dunque spiegato perché, ad esempio, il Tribunale di Firenze, nella sentenza 1123/2022 del 15 aprile 2022, abbia escluso dalla tutela del diritto d’autore alcune immagini che, per la sua interpretazione “non presentano alcun carattere ulteriore rispetto a quello di semplici fotografie che ritraggono personaggi o eventi le quali, per quanto ben riuscite per la competenza di fotografi professionisti adeguatamente equipaggiati, non posseggono nessun carattere proprio di una rappresentazione originale e creativa del fotografo volta a esprimere qualcosa di ulteriore e diverso rispetto allo scopo di riprodurre la realtà ritratta”.