Diritto d’autore: come funziona nell’epoca dello streaming

diritto d'autore

Da Canzonissima a Spotify la musica è cambiata. Tutti i prodotti artistici, brani musicali compresi, sono tutelati dal diritto d’autore. Ma oggi, nell’era delle piattaforme streaming e dei social, è ancora più complicato difendersi.

 

Nel 1962 il cantautore e compositore Nico Fidenco lanciava il brano “Legata a un granello di sabbia”. Nasceva così l’espressione “tormentone estivo”. Il successo di un prodotto d’ingegno culturale dipendeva dall’esposizione radiofonica, televisiva e dalle “gettonate” nei jukebox dei locali e delle balere italiane.

Oggi la musica è cambiata. La pandemia ha accelerato i mutamenti che erano già in atto da tempo nel mondo delle arti e dello spettacolo. Un tempo c’erano i dischi in vinile. Poi ci siamo abituati alle music cassette. In questi ultimi anni la produzione musicale e artistica è cresciuta in quantità industriale con l’avvento delle nuove tecnologie. Nel caso della musica, dei compact disc che compattavano enormi tracce in poco spazio. Infine, siamo approdati nell’era digitale, con le piattaforme streaming e Spotify.

Gli artisti, soprattutto quelli minori o in fase di lancio, devono difendersi dagli esigui guadagni. Infatti, sembra strano, ma nonostante i milioni di visualizzazioni, oggi, il principale servizio di streaming attualmente in circolazione, paga una media per ogni ascolto di circa 0,0043 dollari, appena 4,3 dollari per 1000 ascolti.

Cantanti e cantautori non devono difendersi più solo da un’economia rischiosa. Piuttosto devono fare attenzione anche alle questioni legate ai diritti d’autore. Soprattutto oggi, che con i social e le piattaforme è possibile condividere di tutto: libri, musica, podcast, audiolibri, filmati.

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Che cos’è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è garantito dalla legge 22 aprile 1941, numero 633. L’ultima modifica risale al 16 ottobre 2017. Prevede la tutela delle “opere dell’ingegno di carattere creativo”, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Le modifiche successive, legate all’evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione, hanno esteso l’ambito della tutela alle opere fotografiche, ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale.

Il diritto d’autore sorge a titolo originario per il solo fatto della creazione dell’opera: sotto questo aspetto, si differenzia in parte dalla concezione del copyright propria dei sistemi di common law di tipo anglosassone, che accentuano l’aspetto dello sfruttamento commerciale.

 

Quindi, il diritto d’autore comprende:

  • il diritto alla paternità dell’opera;
  • il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera;
  • il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio.

I principali diritti riconosciuti all’autore relativamente all’utilizzazione economica dell’opera sono:

  • il diritto di riproduzione;
  • il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
  • il diritto di diffusione;
  • il diritto di distribuzione;
  • il diritto di elaborazione dell’opera.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.

Nell’ordinamento italiano, ai sensi degli artt. 180 e seguenti della legge sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi per diritto d’autore e la ripartizione tra gli aventi diritto è svolta in via esclusiva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) o dagli altri organismi di gestione collettiva, come Soundreef.

 

Le competenze istituzionali in materia di diritto d’autore

In base alla normativa vigente, le competenze in materia di diritto d’autore sono distribuite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Come tutelarsi dai mancati introiti e dal plagio?

Torniamo alla musica. Ma come si arriva al passaggio radiofonico o televisivo? Come tutelarsi dai diritti e dal pagamento delle royalty? In questo articolo illustriamo come muoversi su un terreno in costante cambiamento. Il proliferare di canali, piattaforme e modalità di ascolto, richiede maggiori tutele. Soundreef, la collecting indipendente attiva dal 2016, risponde a questi quesiti.

Il plagio e la contraffazione sono dei reati sanciti per legge. La pena è della reclusione fino ad 1 anno o della multa non inferiore a 516 euro se i fatti sono commessi utilizzando una opera altrui, con usurpazione della paternità dell’opera (cioè, con plagio). I reati si estendono quando questo avviene su tutti i canali di comunicazione, l’importante è che l’opera d’ingegno sia stata registrata.