Acea, il caso delle letture… improbabili

Prima c’erano le bollette con consumi presunti ad agitare i sonni dei clienti romani di Acea: gli sportelli delle associazioni dei consumatori e quello dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas erano un via vai di clienti imbestialiti che si rifiutavano di anticipare soldi al gestore. Per non parlare delle code agli sportelli della società di piazzale Ostiense: centinaia di clienti che sventolavano bollette a due zeri. Quello dei consumi presunti è una ferita ancora aperta ma come se non bastasse oggi si è aggiunto un altro incubo: quello delle letture improbabili.

Il conguaglio? Si ma con consumi presunti

L’ultima trovata di Acea – da poco destinataria di una nuova multa da parte dell’Antitrust per pratiche commerciale scorrette – è l’invio di fatture di conguaglio con consumi che si definiscono effettivi ma che nella realtà sono stimati. È quanto è accaduto ad una nostra lettrice che ci ha inviato una segnalazione documentata. In pratica nella bolletta alla voce “ultima lettura rilevata al 30/11/2015” è riportato un consumo di kwh più alto rispetto a quello letto dall’utente il 26 gennaio, cioè quasi due mesi dopo.

Acea: “aggiorneremo”

Come è possibile? Lo abbiamo chiesto direttamente ad Acea che si è limitata a scriverci: “Considerata la discordanza tra la lettura effettiva e l’autolettura della cliente (ndr. Il dato che abbiamo comunicato noi all’atto della richiesta di informazioni ad Acea), provvederemo nei prossimi giorni a verificare e convalidare quest’ultima e comunicheremo l’aggiornamento della situazione alla cliente e a voi”. In altre parole, abbiamo commesso un errore e ripareremo.

Letture fantasma

Quel che è certo è che i tecnici di Acea non hanno lasciato traccia del loro passaggio a casa del nostro lettore sebbene – come ci fa sapere l’Aeeg – in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie (è il caso del nostro lettore), il distributore deve compiere un tentativo di lettura almeno una volta all’anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista. Il distributore, però, deve poter dimostrare che ha effettivamente inviato il letturista per leggere il contatore. Da quel che ci risulta, Acea non ha mai lasciato traccia del passaggio a casa del nostro lettore. Inoltre, la stessa Autorità nella conclusione dell’indagine conoscitiva sulla ‘Fatturazione mercato retail 2013’ ha annoverato tra i principali disservizi l’insuccesso della telelettura.

Come contestare

Il caso della nostra lettrice è solo uno dei molti che stiamo ricevendo. Vale dunque la pena di capire cosa può fare un cliente che ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura. Passaggio obbligato l’invio al venditore di una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito (richiesta scritta di rettifica di fatturazione). Proprio la scorsa settimana sono stati introdotti nuovi e più stringenti obblighi minimi di risposta per il venditore in vigore dal prossimo 1° luglio per i clienti di energia elettrica e gas con l’obiettivo di prevenire, con una completa informazione, il distacco del cliente in caso di problemi di fatturazione. Il reclamo potrà essere redatto anche in forma libera, ma il venditore avrà l‘obbligo di offrire sulla home page del proprio sito l’accesso diretto al modulo dedicato, che dovrà prevedere anche un nuovo campo per inserire i dati di autolettura.
La risposta del venditore dovrà: contenere la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se le modalità siano state concretamente applicate;  dettagliare l’origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); nel caso in cui si sia inviata un’autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica; riportare l’informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente.
Inoltre, nei casi di ricalcolo di importi precedentemente fatturati in base a consumi stimati,  dovrà essere indicata l’ultima lettura rilevata precedente rispetto a quella utilizzata per il ricalcolo e l’eventuale prima lettura rilevata successiva, con le rispettive date. Se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di consumo andrà indicata l’ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore.