Cannabis, depenalizzate le violazioni in ambito terapeutico

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il pacchetto di depenalizzazioni che riguarda tra l’altro la cannabis per uso terapeutico e la guida senza patente. Nessuna novità per l’immigrazione clandestina che, come annunciato, verrà trattata in un testo ad hoc. Il pacchetto licenziato dal CdM si compone di due decreti legislativi. In particolare, uno dei due provvedimenti affronta il tema della cannabis: passa da reato a illecito amministrativo la violazione delle prescrizioni sulla coltivazione della cannabis (legge 79/2014). Chi, già autorizzato alla coltivazione per scopi terapeutici o di ricerca, viola le prescrizioni sarà punito con una sanzione da 5mila a 30mila euro.

La sostituzione della pena detentiva con la sanzione amministrativa sarà valida solo nei confronti dei soggetti autorizzati a farlo a fini terapeutici: fuori da questa cornice, coltivare cannabis resta reato. In altre parole, far crescere una piantina di cannabis sul terrazzo di casa resterà reato.

Lo spirito di questa depenalizzazione, dunque, è quello di evitare “guai” ai soggetti, ad esempio, che coltiveranno la cannabis per fare i farmaci o altro tipo di piante che rientrano nelle tabelle e che possono essere usate per scopi scientifici o di ricerca. Una cosa lontana dalla legalizzazione prevista dal disegno di legge n. C. 3328 firmato da oltre 250 tra parlamentari e senatori e fermo alla Camera dei deputati. Intervistato dal nostro mensile che nel numero di dicembre ha dedicato un’approfondita inchiesta al tema, Benedetto Della Vedova, primo firmatario della proposta, spiegava così le ragioni della liberalizzazione: “Legalizzare significa offrire garanzie su ciò che si consuma, perché consente di avere un controllo sanitario che verrà affidato all’Istituto superiore di sanità e assicurare la corretta informazione ai consumatori. Produzione, vendita e consumo sono i tre passaggi decisivi del nuovo mercato legale previsti nella proposta di legge”.

Intanto si allunga di mese in mese l’elenco delle leggi regionali per l’uso terapeutico della cannabis. L’ultima in ordine di tempo è quella della Val d’Aosta Le altre regioni che finora l’hanno anticipata sono dieci: Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Umbria, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Le leggi regionali per l’uso terapeutico della cannabis stabiliscono che:

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  • ogni cittadino ha il diritto di ricevere cure a base di Cannabis e a base di principi attivi cannabinoidi (siano essi di sintesi o di origine naturale);
  • la somministrazione di tali farmaci può avvenire sia in ambito ospedaliero che domiciliare;
  • per usufruire della Cannabis è necessaria prescrizione da parte del medico curante o del medico specialista;
  • definiscono l’erogazione dei farmaci (che sono a carico del servizio sanitario regionale).