Dal primo gennaio 2016 è entrato in vigore in tutta Europa la direttiva Bank recovery and resolution che introduce regole nuove per gestire le crisi bancarie. La rivoluzione è copernicana perché non saranno più possibili salvataggi pubblici degli istituti a rischio crack: dal Bail out, ovvero dal metodo di “salvare l’istituto intervenendo dall’esterno” – con aiuti di Stato o nazionalizzazioni come è avvenuto in questi anni – si passa al Bail in ovvero la banca in difficoltà dovrà “salvarsi con gli strumenti (interni) a disposizione”. In caso di fallimento in sostanza saranno chiamati a contribuire gli azionisti, gli obbligazionisti (chi ha sottoscritto bond subordinati, non garantiti) e i correntisti ma solo per la parte eccedente i 100mila euro.
In realtà con il famigerato decreto salva-banche (Cassa di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti) abbiamo avuto un’anticipazione degli effetti del Bail in: 12mila obbligazionisti hanno visto azzerarsi i loro investimenti e circa 100mila azionisti si sono ritrovati dalla sera alla mattina carta straccia in mano. Ora, in caso di dissesto dell’istituto, saranno chiamati a ripianare le perdite anche i correntisti con liquidità superiore a 100mila euro.
Per capire cosa si rischia e come evitare (o limitare) i danni in caso di crack bancario, ecco come funzionano le nuove regole:
1 Che significa Bail in?
In caso di dissesto la banca non potrà più contare sugli aiu- ti di Stato e quindi dal primo gennaio 2016 dovrà provvede- re con mezzi propri risanare la situazione, in prima battuta vendendo le proprie attività. Se non sarà sufficiente dovrà chiamare in causa azionisti, obbligazionisti e correntisti.
2 Esiste una graduatoria del rischio?
I primi a essere chiamati a contribuire saranno gli azionisti (le azioni sono partecipazioni al capitale dell’impresa); poi i possessori di obbligazioni bancarie non garantite; infine, se non dovesse bastare, i proprietari dei depositi ma solo per la parte che supera i 100mila euro.
3 Chi rischia di più?
A nostro giudizio gli obbligazionisti non “coperti”, ovvero i sottoscrittori di bond bancari subordinati non assistiti da garanzia: in Italia nel portafogli dei risparmiatori ci sono titoli di questo tipo per un ammontare di 270 miliardi. Non pochi. Quanti sottoscrittori sono a conoscenza del nuovo rischio che corrono in caso di Bail in? E in caso di nuova sottoscrizio- ne, quali informazioni verranno date allo sportello?
4 Cos’è una covered bond?
È un’obbligazione che, in caso di fallimento della banca, rappresenta un credito privilegiato e assistito da una serie di coperture che l’emittente deve prevedere e accantona- re proprio per “coprirla” dal rischio fallimento. A fronte di più garanzie, il rendimento è più basso.
5 Come si riconosce una covered bond?
Nel prospetto informativo o nel regolamento di emissione deveessereindicatochel’obbligazioneè“covered”.Lanor- mativa di riferimento che ha introdotto in Italia queste ob- bligazioni è l’articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 introdotta dal decreto sulla competitività del maggio 2005.
6 Ma tutti i correntisti vengono chiamati a salvare la banca?
No. La normativa esclude i depositi fino a 100mila euro, i covered bond e, tra l’altro, il contenuto nelle cassette di sicurezza.
7 I depositi fino a che cifra sono garantiti?
Fino a 100mila euro dal Fondo interbancario di tutela dei depositi in attesa che ne venga costituito uno per l’Euro- zona come chiede la Bce di Mario Draghi. Fino al maggio 2011 la cifra “coperta” era più alta: 103.291,38 euro.
8 Ho più conti nello stesso istituto: quanto mi spetta in caso di crack?
La garanzia è per depositante e per banca, indipendente- mente dal numero di conti aperti presso uno stesso istitu- to: fino a 100mila euro per la stessa persona indipenden- temente dal numero dei conti.
9 Cosa rientra nella garanzia del Fondo?
I soldi contenuti in conti correnti, depositi (anche vincola- ti), assegni circolari, certificati di deposito nominativi.
10 In caso di liquidazione della banca cosa devo fare?
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