Equitalia, novità in arrivo e dal 2016 aggio dall’8 al 6%

Novità sul fronte Equitalia. Con l’approvazione degli ultimi decreti attuativi della delega fiscale, il governo ha introdotto importanti novità che interessano i contribuenti, sia sul versante della riscossione che su quello delle liti con il fisco. Dalla riduzione dell’aggio dovuto a Equitalia alla possibilità di una nuova rateizzazione per chi è già decaduto, fino all’ampliamento della mediazione tributaria, vediamo nel dettaglio cosa cambia.

 

CANCELLATO L’AGGIO ALL’8%

Con le cartelle che saranno emesse dal 1° gennaio 2016 scende (e viene rimodulato) l’aggio, ovvero il compenso che Equitalia e gli altri agenti della riscossione intascano come corrispettivo della loro attività di recupero crediti: se il debitore paga le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data della ricezione della cartella di pagamento, l’aggio diventa dell’1% in caso di riscossione spontanea (ad esempio nel caso di contributi di iscrizione agli ordini professionali), mentre è del 3% in tutti gli altri casi (cui si aggiungono le spese di notifica della cartella). Scaduti i 60 giorni, l’aggio si assesta al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora. Fino al 31 dicembre 2015 l’aggio resta fisso comunque all’attuale 8%.

 

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CAMBIA IL “LIEVE INADEMPIMENTO”

Per “lieve inadempimento” si intende un minore versamento fino al 3% del dovuto (con il limite massimo di 10mila euro) che non porta alla decadenza dalla rateizzazione. Il decreto appena varato aumenta, in favore dei contribuenti, da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento inquadrabile nel “lieve inadempimento”.

 

NUOVA CHANCE DI RATEIZZAZIONE

I contribuenti che non sono riusciti a completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione (e dunque sono decaduti dal beneficio della rateizzazione) hanno ora la possibilità di accedere a un’ulteriore piano di pagamento su rate mensili. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Quanto ai tempi per presentare la richiesta per l’ammissione al nuovo piano, il contribuente deve attivarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Dal piano di rateazione si decade però per il mancato pagamento di sole due rate.

 

ESTESA LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Il decreti dà una spinta agli strumenti per evitare le liti con il fisco. La mediazione tributaria viene estesa per le liti fino a 20mila euro; inoltre il reclamo/mediazione varrà, oltre che contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate, anche contro i tributi contestati dagli enti locali. In sede giudiziale, invece, viene incentivato il ricorso alla conciliazione (strumento finora molto poco utilizzato): il decreto apre all’ammissibilità anche in secondo grado e l’accordo si potrà tentare sia fuori che in udienza.

 

TEMPI RIDOTTI E SILENZIO-ASSENSO NEGLI INTERPELLI

Le nuove disposizioni hanno stabilito una riduzione dei tempi di risposta da parte degli uffici delle Entrate per gli interpelli ordinari, che passano da 120 a 90 giorni. Negli altri casi (interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo) la risposta non può arrivare comunque oltre i 120 giorni. Infine, si applicherà la regola del silenzio-assenso, per cui se l’amministrazione non risponde entro i termini temporali previsti dalla legge, prevarrà e diventerà operativa la soluzione prospettata dal contribuente.