Ancora una sconfitta di Poste italiane e una vittoria dei consumatori sui buoni fruttiferi. Se Vittoria di Confconsumatori in materia di buoni fruttiferi postali presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che ha riconosciuto la corretta durata di un buono, considerato invece prescritto da Poste Italiane.
Se nello scorso maggio era arrivata la parola fine alla vicenda dei buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie «Q/P», rimborsati da Poste Italiane utilizzando un tasso inferiore a quello indicato sul retro del buono, ora tocca alla prescrizione, un po’ troppo corta nelle interpretazioni di Poste.
Il regalo e la delusione
Nel gennaio 2002 una risparmiatrice aveva acquistato, in occasione della nascita di una nipote avvenuta nel 2001, un buono dell’importo di 500 € della serie AA3, come regalo da riscuotere al raggiungimento della maggiore età. Raggiunto il 18° anno nel mese di luglio 2019, la ragazza cointestataria, recatasi nell’ufficio postale, aveva invece ricevuto il rifiuto dell’impiegato che le diceva che il buono si era prescritto a gennaio 2019.
I buoni della serie in questione si caratterizzano per essere a termine di durata settennale, decorsi i quali decorre il termine di prescrizione ordinario decennale. Il problema è che secondo Poste Italiane, la durata settennale del buono dovesse decorrere dalla emissione del buono.
Ma sui buonio fruttiferi vale il decreto
In realtà, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 (G.U. n. 246 del 22-10-2001 – Allegato1) dispone che i titoli appartenenti alla “serie AA3”, come peraltro i buoni emessi nei primi anni 2000, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. E, visto che la matematica non è un’opinione, poiché nel caso di specie il buono era stato emesso il 10 gennaio del 2002, il termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, inizio del periodo utile per poterlo incassare, decorreva dal 31 dicembre del 2009. Da tale data decorreva anche il termine di prescrizione decennale, che, quindi, sarebbe scaduto il 31 dicembre del 2019.
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L’arbitro dà torto a Poste
La risparmiatrice si è quindi rivolta a Confconsumatori per inoltrare a Poste Italiane il reclamo in tempo utile per interrompere la prescrizione. In un secondo momento, dato il silenzio di Poste Italiane, sempre tramite l’associazione, la risparmiatrice aveva portato la questione dinnanzi all’ABF. L’Arbitro, del Collegio di Palermo, con recente Decisione, ha accolto il ricorso sulla base del Decreto del 17 ottobre 2001, disponendo il pagamento del buono alla neo-diciottenne e il rimborso delle spese legali.
“L’Arbitro Bancario e Finanziario – hanno dichiarato l’Avvocato Maurizio Mariani che ha curato la procedura, svolta on line, e l’Avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, a cui la risparmiatrice si era rivolta – costituisce uno strumento agile ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso incappano nei guadi dei buoni fruttiferi postali. Sono di questi giorni, infatti, le molteplici decisioni da parte dei vari collegi dell’ABF delle ragioni dei risparmiatori che nella seconda metà degli anni ‘80 avevano acquistato i buoni trentennali della serie Q/P con una stampiglia dei rendimenti sovrapposta a quella prestampata del buono che hanno riconosciuto gli interessi più favorevoli per l’ultimo decennio».