È on line da questa mattina, lunedi 30 marzo, il modulo per richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa (scaricalo qui) come previsto dal dl 18/2020.
Dopo la pubblicazione del regolamento attuativo da parte del Mef, il ministero dell’Economica, si può compilare l’apposita domanda e presentarla alla propria banca per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) gestito dalla Consap.
Non serve l’Isee
Ricordiamo le caratteristiche dei beneficiari:
– possono “saltare” fino a 18 rate lavoratori autonomi e dipendenti che a causa del coronvirus hanno sospeso o ridotto l’orario di lavoro o – gli autonomi – ridotto del 33% il loro reddito;
– non è previsto alcun limite reddituale per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà. Normalmente è richiesto un Isee inferiore a 30mila euro. Il decreto del 17 marzo lo ha escluso;
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– oltre alla quota capitale viene sospeso solo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Spiega infatti il secondo comma dell’articolo 54: “Il Fondo (…) provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.
Bisogna essere in cassa integrazione da 30 giorni
Il Mef ha specificato anche ulteriori condizioni:
– per i lavoratori dipendenti essere in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni sia per la sospensione del lavoro sia per la riduzione dell’orario di lavoro che deve essere almeno del 20%;
per i lavoratori autonomi aver subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Alla domanda va allegata anche la dichiarazione del datore di lavoro di accesso ai benefici di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni).
Quante rate? Fino a 18 ma dipende da quanto si è “perso”
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come prevede il regolamento attuativao del Mef, può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.