Tra i diversi aspetti da considerare in fase di attivazione di un’offerta internet casa, è importante verificare la banda minima garantita dalla compagnia telefonica e relativa alla connessione internet che si desidera installare nella propria abitazione.
Ma che cosa significa banda minima garantita e qual è la velocità internet minima prevista dai principali provider? E ancora, come controllare la banda minima garantita e come comportarsi se l’operatore non rispetta la velocità minima garantita per legge?
Che cos’è la banda minima garantita?
Spesso indicata anche con la sigla “BMG”, la banda minima garantita è la velocità minima al secondo che l’operatore garantisce al cliente, anche in caso di congestione della rete.
Con la delibera n. 244/08/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha sancito l’obbligo per gli operatori telefonici di garantire una banda larga minima che i provider telefonici devono assicurare ai propri clienti in qualsiasi momento.
Gli Internet Service Provider devono garantire una velocità adsl minima sia per il trasferimento dati (velocità di upload) che per la loro ricezione (velocità di download), a prescindere da fattori tecnici legati alla rete dell’operatore (connessione diretta o indiretta) oppure dipendenti dal livello di congestione del traffico internet o dalle caratteristiche del computer dell’utente.
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È misurata in Kbps (kilobit al secondo) e deve essere sempre comunicata al consumatore in fase di attivazione del contratto. Prima di acconsentire all’attivazione dell’offerta internet è importante quindi verificare tra le condizioni contrattuali la velocità minima garantita dalla compagnia per il piano tariffario prescelto.
È importante precisare che non esistono dei parametri univoci in materia di banda larga minima garantita. Ciascuna compagnia telefonica ha i propri e la velocità internet garantita dai provider può variare a seconda della tecnologia di trasmissione (ADSL, fibra ottica o internet satellitare) e dal profilo commerciale dell’offerta internet.
Il valore minimo della banda larga varia seconda del provider e della tipologia di connessione internet scelta (ADSL 20 Mega, fibra FTTC 30 Mega, fibra FTTH 100 Mega, ecc.).
L’Agcom stabilisce che ogni operatore telefonico è tenuto a pubblicare le prestazioni fornite con l’offerta di base. Ecco le informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite:
- Caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso.
- Tecnologia utilizzata all’accesso (ad esempio Isdn, Adsl, Adsl2, Adsl2+, distinguendo tra Ull e bitstream, fibra ottica, wireless, wimax, wifi, satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso a Internet.
- Il fornitore di servizi di accesso ad Internet, per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s, assicura, nella pubblicità e nei messaggi informativi, diffusi con qualunque mezzo, la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni al riguardo.
Inoltre, le imprese di telefonia sono tenute a pubblicare i valori degli indicatori specifici per ciascuna offerta: velocità di trasmissione dati (banda minima di uploading e di downloading); ritardo di trasmissione dati (ritardo massimo); tasso di perdita dei pacchetti.
Come calcolare la banda minima garantita?
Oltre a controllare sul contratto i valori della banda minima garantita, una volta attivata l’offerta internet, è consigliabile verificare la velocità effettiva della rete internet appena attivata attraverso il cosiddetto internet Speed Test.
Così facendo, il consumatore potrà accertarsi che la compagnia telefonica stia fornendo effettivamente il servizio promesso.
Nell’utilizzare lo Speed Test è bene prestare la massima attenzione ai dettagli, evitando accuratamente che la velocità Intenet ADSL o Fibra Ottica venga alterata da fattori indipendenti dalla connessione: abitudini d’uso sbagliate, o i limiti imposti dalle due principali componenti del computer. Ovvero l’hardware e il software, che spesso influenzano le prestazioni in fatto di velocità della linea.
Sul web sono disponibili tantissimi software gratuiti di questo tipo.
Tuttavia, l’unico Speed Test ad avere valore legale in caso di controversie con l’operatore telefonico è lo quello dell’Agcom che consente appunto di verificare che i valori misurati sulla propria linea telefonica siano effettivamente conformi a quelli promessi dalla compagnia nell’offerta contrattuale, e quindi anche alla banda minima garantita per legge.
Una volta effettuato lo Speed Test da postazione fissa, qualora i valori della misurazione non fossero conformi con quelli della banda minima garantita, il risultato dello Speed Test Agcom costituisce una prova di inadempienza contrattuale.
Tale certificato potrà quindi essere utilizzato per sporgere reclamo all’operatore e richiedere il ripristino degli standard minimi promessi. Per maggiori informazioni, puoi capire come tutelarsi sulla banda minima garantita ADSL in questa guida di Facile.it.
Reclamo velocità internet: come inviarlo all’operatore?
Per fare reclamo alla compagnia telefonica è necessario accedere alla propria area personale sul portale misurainternet.it e cliccare sul bottone Invia il certificato al tuo operatore.
Dall’invio del certificato Agcom, il provider avrà 30 giorni di tempo per ripristinare i parametri di qualità previsti dal contratto. A questo punto, il consumatore ha diritto ad effettuare una seconda misurazione con Ne.Me.Sys così da verificare la banda minima garantita, purché siano passati 45 giorni dalla prima misurazione.
In caso di banda minima garantita non rispettata, l’utente ha diritto a recedere dall’offerta internet senza costi di disattivazione, comunicando la decisione con un preavviso di un mese e tramite lettera raccomandata.
Se nonostante la richiesta la connessione non funziona o rallenta drasticamente, il reclamo può essere inoltrato attraverso tutti i canali disponibili: via e-mail al Servizio Clienti, tramite raccomandata a/r o tramite form online. Il reclamo può essere anche sporto via telefonica ma è preferibile la forma scritta. I contatti e-mail, telefonici e l’indirizzo cui inviare il reclamo sono disponibili alla Sezione Contatti del portale web degli operatori.
In alternativa, ai sensi della delibera n. 656/14/CONS, il consumatore potrà chiedere di modificare gratuitamente la tariffa internet sottoscritta, aderendo a un’offerta (se presente in catalogo) con la medesima tecnologia e con prezzo inferiore e proporzionale ai servizi inclusi in abbonamento.