Buongiorno Salvagente,
lavoro in una cooperativa sociale in convezione con l’Azienda ospedaliera di Ferrara, in qualità di autista soccorritore. Un paio di settimane fa, alla mia ditta, è arrivato un verbale redatto dalla polizia penitenziaria, per aver superato un autoveicolo senza l’apposita segnalazione e con riga continua. Dal fatto all’arrivo della multa è passato circa un mese. In ambulanza operiamo in due autisti soccorritori e guidiamo in alternanza e, a distanza di un mese, non ricordiamo nessuno dei due chi guidava in quel momento. Preciso anche che da verbale, la contestazione dell’infrazione sarebbe stata alle “12,05 circa” mentre, come risulta da cartellino di centrale operativa, noi alle 12,05 circa ci trovavamo nella località Cona, dove è ubicato l’ospedale pubblico e avevamo appena caricato il paziente. Preciso che l’ospedale dal punto della presunta infrazione dista circa 15/20 minuti, è ovvio che l’orario è sbagliato. La multa è già stata pagata, come da consuetudine, dalla mia cooperativa. Rimangono i 7 punti della sanzione accessoria. Per evitare la sanzione per la mancata comunicazione dell’autista, che sarebbe caduta su noi due, ho scelto di prendermi la responsabilità della guida. Sono in possesso del CAP B in quanto le nostre ambulanze sono immatricolate come N.C.C.. Le domande sono: posso contestare solo la sanzione accessoria della decurtazione dei punti? Nel caso, i punti vanno tolti dal C.A.P. B o dalla patente?
Katia
Gentile Katia,
di regola se la multa è già stata pagata, non si può più fare opposizione. Ma c’è un’importante eccezione: se gli obbligati in solido a pagare la sanzione sono due (o più), il pagamento effettuato da uno non impedisce all’altro di fare opposizione. È il caso della violazione commessa dal conducente che non sia anche proprietario del veicolo (e ad entrambi sia stata contestata): se il proprietario paga la multa, il conducente può comunque fare ricorso per evitare quantomeno la decurtazione dei punti patente. Dunque, se la cooperativa ha pagato la multa in quanto proprietaria del veicolo, lei – in quanto conducente al momento della (presunta) infrazione – può fare opposizione al giudice di pace o al prefetto, sempre che non siano scaduti i termini.
L’atto da impugnare è l’intero verbale, non si può fare ricorso solo contro la decurtazione dei punti dalla patente.
Se il ricorso non è più possibile, la decurtazione avverrà solo a carico della dotazione di punti del CAP (il certificato di abilitazione professionale che consente la guida di determinati tipi di veicoli) e non anche sulla patente di guida, se l’infrazione è stata commessa nell’esercizio dell’attività di trasporto persone per il quale è richiesto appunto il CAP.