Nuovo modulo, nuove regole e periodo di competenza più ampio per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali scadute e non pagate. Dopo la conversione in legge del decreto fiscale, Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione on line e presso gli sportelli i nuovi moduli per aderire alla “definizione agevolata” di multe e tributi scaduti.
La rottamazione delle cartelle consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Ecco in sintesi tutte le novità.
Periodo più lungo
Le nuove norme estendono la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Domanda entro il 15 maggio
Per chi non ha mai aderito alla rottamazione delle cartelle, deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli dell’Agenzia. I contribuenti che hanno una casella di posta elettronica certificata, pec, possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.
Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Nuove date per le rate
Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello compresi tra il 1° gennaio al 30 settembre 2017 l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Mentre per le cartelle rottamabili con periodi di riferimento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Più tempo per i “respinti”
Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (on line con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello).