I diritti del passeggero nel caso il bagaglio venga danneggiato

bagagli

Quali sono i diritti del viaggiatore che subisce un danno o la perdita del proprio bagaglio: le procedure da seguire e gli enti cui fare riferimento. L’assicurazione bagaglio e le coperture previste 

Chi viaggia spesso in aereo sa benissimo quanto non sia improbabile subire dei danni o addirittura la smarrimento del proprio bagaglio depositato in stiva. È purtroppo un brutta consuetudine che riguarda l’Italia così come molti altri Paesi nel mondo. Soventi sono i reclami dei passeggeri in tal senso, con le compagnie aeree che cercano di porre rimedio come possono alle problematiche venutesi a creare. Ma quali sono i diritti del passeggero nel caso in cui il suo bagaglio venga danneggiato o perso?

Diritti del passeggero nel caso in cui il bagaglio venga danneggiato o perso

Come ricorda il Centro europeo consumatori, Cec Italia, i passeggeri che incappano in problematiche relative ai bagagli, quali il danneggiamento o la smarrimento degli stessi, possono appellarsi al Regolamento (CE) n. 889/02 e alla Convenzione di Montreal nei quali sono elencati i diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti del vettore aereo. A tal proposito si ricorda che le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare in anticipo i propri clienti in merito alle regole vigenti in materia di risarcimento dei danni in caso di ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio. Più nello specifico i vettori dovranno rendere noto ai passeggeri i limiti massimi per il risarcimento dei danni a persone o bagagli nei casi di ritardo, smarrimento o danneggiamento.

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In base a quanto previsto dal  Regolamento (CE) n. 889/02, il passeggero può vantare una serie di diritti nei casi in cui venga meno il rispetto del trasporto del proprio bagaglio, con danni o smarrimento imputabili alla compagnia aerea. Nel momento in cui si verificano dei ritardi nel trasporto dei bagagli, al viaggiatore spetta che il vettore aereo provveda alla copertura delle spese relative ai beni di prima necessità, come biancheria intima, spazzolino e dentifricio, di cui il passeggero è stato privato proprio a causa del ritardo nella consegna della propria valigia. In questo caso, nel luogo di destinazione, al viaggiatore spetta il rimborso della spesa sostenuta e causata dall’emergenza nel limite massimo di risarcimento pari a 1.288 Dsp, Diritti speciali di prelievo. Sul sito del Fondo monetario internazionale si trova una tabella di conversione per comprendere, di volta in volta con le diverse valute, a quanto corrisponda questo importo. Sarà fondamentale, per ottenere il rimborso, che il passeggero conservi tutti gli scontrini e le fatture necessarie a documentare gli acquisti effettuati per porre rimedio al ritardo dei suoi beni di prima necessità contenuti nel bagaglio in ritardo.

Questo è quanto previsto a livello generale per i casi di ritardi del bagaglio causati dal vettore, ma alcune compagnie aeree hanno delle differenti politiche di rimborso nei confronti delle quali è sempre bene informarsi. Alcune aziende del trasporto aereo, ad esempio, prevedono a titolo di rimborso un fisso per ogni giorno di ritardo, mentre altre prevedono una copertura che si limita al 50% delle spese sostenute dal viaggiatore per l’acquisto dei beni di prima necessità. In altri casi, invece, viene previsto il rimborso totale delle spese effettuate, ma solo nei casi in cui il viaggiatore, una volta ottenuto il proprio bagaglio, rispedisca alla compagnia aerea gli abiti e gli altri beni acquistati.

Ci sono poi dei casi in cui, malgrado il ritardo nella consegna del bagaglio, la compagnia aerea possa essere esente da responsabilità. Si tratta più nello specifico delle situazione in cui la compagnia aerea ha adottato tutte le misure possibili per evitare il danno o del caso in cui fosse stato impossibile prendere tali misure. Un esempio tipico è rappresentato da scioperi improvvisi e non prevedibili degli operatori della compagnia stessa, con i conseguenti ritardi e disagi arrecati ai viaggiatori causati da un riduzione netta del personale di volo e di terra.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Danneggiamento o perdita del bagaglio

Oltre ai casi di ritardo del bagaglio può verificarsi anche la situazione per la quale il bagaglio venga distrutto, perso o danneggiato. Anche in tali casi il Regolamento (CE) n. 889/02, riconosce al passeggero dei diritti da far valere nei confronti della compagnia aerea, con un risarcimento nell’ammontare massimo di 1.288 Dsp. Andrà poi valutato lo stato del bagaglio:

  • se è registrato ( bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il talloncino di identificazione bagaglio) il vettore sarà responsabile del danno arrecato anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Tale opzione permette al viaggiatore di non dover provare che la compagnia aerea ha agito in modo colposo. In questi casi il risarcimento massimo cui può accedere il passeggero è di 1.131 Dsp, ovvero circa 1335 euro, per le compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. Il risarcimento arriva invece fino a 17 Dsp, poco più di 17 euro per kg del bagaglio, per le compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia. In quest’ultimo caso è necessario però che il viaggiatore abbia sottoscritto la polizza assicurativa integrativa;

  • se non registrato il vettore non sarà considerato responsabile di eventuali danni, a meno che non si riesca a dimostrare il comportamento colposo del vettore.

Si ricorda, inoltre, che la normativa non prevede che la responsabilità della compagnia venga innalzata in seguito ad una dichiarazione di maggior valore del bagaglio (excess value declaration) o pagando un sovrapprezzo all’atto del check-in.

Il danneggiamento del bagaglio

Quando un bagaglio viene danneggiato, in base a quanto riportato dall’Enac, Ente nazionale di aviazione civile, sarà necessario per il passeggero dimostrare l’entità del danno. In tal senso molte compagnie chiedono ai propri clienti di presentare:

  • una dichiarazione di non riparabilità della valigia redatta da parte di un venditore di valigie, nei casi di danno irreversibile;

  • un preventivo di intervento nei casi in cui è possibile porre in essere una riparazione.

Per quel che riguarda le procedure per ottenere un risarcimento dei danni arrecati al proprio bagaglio si sottolinea che, una volta atterrati e constatato il danneggiamento, sarà necessario segnalare l’accaduto al personale di terra dell’aeroporto prima di lasciare l’area dedita alla riconsegna dei bagagli. L’ufficio di riferimento è quello Lost and Found dell’aeroporto di arrivo. Qui andranno compilati gli appositi moduli identificati con l’acronimo Pir, ovvero Property irregularity report. Superato questo passaggio, il viaggiatore ha un massimo di 7 giorni per fornire tutta la documentazione richiesta all’ufficio relazioni clientela e/o assistenza bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato. Andranno nello specifico presentati:

  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

  • l’originale del Pir rilasciato in aeroporto;

  • l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;

  • l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.

Danneggiamento o perdita del bagaglio, le tempistiche per il rimborso

In caso di danneggiamento o perdita del bagaglio, il viaggiatore che intende presentare un ricorso deve farlo entro i termini previsti. Quasi tutte le compagnie aeree richiedono una segnalazione immediata allo sportello reclami dell’aeroporto di arrivo. Andrà compilato, come detto il modulo reclami Pir e, in seguito, inviato il reclamo alla compagnia aerea. Quest’ultimo atto dovrà avvenire:

  • entro 7 giorni in caso di danneggiamento del bagaglio;

  • entro 21 giorni in caso di ritardo (si considera come partenza del conteggio la data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del Passeggero).

Assicurazione per danni al bagaglio

Le compagnie aeree offrono la possibilità ai loro clienti di usufruire di un’assicurazione bagaglio. Questa polizza copre i danni al bagaglio durante il viaggio con la somma assicurata che varia in base alla vettore scelto. Precisiamo anche che difficilmente le assicurazioni bagaglio coprono totalmente l’eventuale danno, motivo per il quale è consigliabile controllare tutte le condizioni contrattuali, avendo cura di visionare prima della sottoscrizione del contratto. Grande importanza ha, in tal senso, la franchigia, ovvero la quota del danno che rimane a carico dell’assicurato.

Risultano solitamente non coperte dall’assicurazione bagaglio le perdite di:

  • denaro;

  • assegni;

  • libretti di risparmio;

  • documenti.

Non sono soggetti a rimborso anche i danni provocati dall’assicurato in modo colposo o doloso e i danni frutto di rottura, logoramento o deperimento del bene imputabile al viaggiatore. Ecco dunque che se si lascia incustodito il proprio bagaglio è questo viene danneggiato o si è in presenza di una bagaglio già in partenza fortemente malmesso, non si avrà diritto ad essere rimborsati dalla compagnia aerea.