In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha cambiato l’orientamento giurisdizionale in materia di bollette sostenendo che, in caso di contestazione da parte dell’utente, è il gestore che deve provare il corretto funzionamento del contatore. L’ultima ordinanza del 2020, invece, si era espressa in senso opposto dando l’onere della prova all’utente.
Nel caso arrivato davanti alla Cassazione e deciso con un’ordinanza di metà novembre, una signora si era rivolta al giudice di pace per contestare un conguaglio di consumi di energia elettrica di sue bollette. Nello specifico la ricorrente lamentava che l’ente gestore aveva preteso il pagamento della somma di euro 3.249,65 dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore e soprattutto dopo che quest’ultimo era stato sostituito. Allo stesso tempo, la signora dimostrava che i consumi sulle bollette erano anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi il periodo di riferimento. Dopo il rigetto sia del giudice di pace che del tribunale (entrambi gli organi sostenevano che la signora non era stata in grado di dimostrare il malfunzionamento del contatore), la signora si è rivolta alla Cassazione che le ha dato ragione.
L’orientamento della Cassazione
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo. Incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite.
In caso di contestazione grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni d i terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.