Caro Salvagente, mia suocera ha un’utenza di fornitura acqua comunale che nel 2018 è stata trasferita di ufficio a un’azienda di distribuzione idrica. Il tutto senza comunicazione sia da parte del Comune che della società subentrante. Premetto che questa utenza e in un comune fuori regione dal domicilio dell’utente, e che dal 2016 non frequenta più questo posto. Nel febbraio 2021 gli arriva una fattura salatissima e scopre che la società è cambiata, quindi va a controllare il contatore e si accorge che dal rubinetto prima del contatore fuoriesce acqua. A questo punto mia suocera comunica alla società il guasto e chiede il blocco e la verifica della fattura in seguito anche a una perdita occulta.
La loro risposta è stata che comunque la fattura si deve pagare. È così?
Umbro Lattarini
Caro Umbro, questa è una situazione tipica che si ha quando la gestione idrica passa dal Comune ad una società terza. Abbiamo chiesto lumi a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia. Ecco cosa ci ha risposto.
La procedura corretta, a mio parere, dovrebbe essere sempre quella di far sottoscrivere a ciascun utente il nuovo contratto con il nuovo gestore idrico;  nella pratica moltissime volte si elude questo passaggio, in quanto il principio che non è necessaria la forma scritta per il nuovo contratto di fornitura, è stata ribadita da diverse sentenze nelle quali i giudici dovevano appunto valutare la correttezza dell’operato del gestore idrico in queste casistiche.
Questo non vuol dire, sia chiaro, che se si richiede un nuovo allaccio non verrà sottoscritto un formale contratto.
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In questi casi specifici, come quello esposto dal sig. Lattarini, il gestore del servizio idrico è subentrato nei rapporti contrattuali in essere con i Comuni, a seguito dell’affidamento di tale servizio. Tutto ciò è stato interpretato dai giudici, come una successione nei contratti nei casi di cessione del ramo d’azienda.
L’esistenza del contratto, inoltre, può essere provata anche dai comportamenti delle parti; in sintesi, pur non avendo firmato un contratto scritto, si usufruisce di fatto dell’erogazione idrica e dei servizi di depurazione e fognatura, e quindi, il contratto può dirsi provato dal semplice fatto che il gestore ha fornito il servizio e l’utente ne ha usufruito: la prova è, come si diceva, nel comportamento tenuto dalle parti.
Passando al secondo punto, a quanto capisco, dal 2018 data in cui subentra la nuova società , la prima fattura con il nuovo fornitore arriva nel 2021 e contabilizza consumi elevati per una perdita occulta. Non è corretto affermare che la fattura comunque vada pagata, la fattura va contestata formalmente e va richiesta l’applicazione della procedura di depenalizzazione.
Ricordo che per perdita occulta, si intende una perdita a valle del gruppo di misura, quindi di proprietà dell’utente, e dovuta a rotture non rilevabili dall’esterno in modo evidente.
Chiaramente è necessario riparare la perdita, certificare tramite foto tale riparazione e allegare anche la fattura dei costi sostenuti per questo tipo di intervento. In seguito a tale procedura, la fattura verrà ricalcolata. Ogni gestore può avere delle specifiche norme ma in genere, il ricalcolo viene fatto  tenendo conto dei consumi storici.
Attenzione anche al fatto che per le utenze idriche, da gennaio 2020 è in essere la prescrizione breve, cioè a due anni. Non ho visionato la fattura ma consiglio di tener presente anche questo aspetto.
Se poi il gestore idrico insistesse nel non rispondere alla contestazione o rispondesse in modo insoddisfacente, trascorsi 30 giorni dall’invio della pratica, il sig. Lattarini potrà avviare un tentativo di conciliazione con l’ARERA.
La procedura per tale conciliazione, è indicata sul sito stesso dell’ARERA e si gestisce completamente on line.
Se poi avesse qualche difficoltà nella gestione di tale procedura, potrà sempre farsi assistere da Konsumer Italia, la nostra associazione di consumatori, sempre disponibile a supportare i cittadini in difficoltÃ