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Caro Salvagente, a marzo Lereti Spa mi ha cambiato contatore del gas perché vecchio, io ingenuamente ho firmato il verbale dove c’è solo scritto il consumo rilevato, e due mesi dopo ricevo una bolletta di 2600 euro! Il mio operatore è Eni: interpellati, dicono che se ho firmato il verbale di sostituzione non possono farci niente, il contatore sarà stato ormai rottamato: ma è proprio vero? Non c’è modo di verificare il conteggio sul vecchio contatore?
Valentina Saddi
Cara Valentina, abbiamo chiesto aiuto alla responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia, Valentina Masciari, ecco cosa ci ha risposto.
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In questo caso si parla di contatore vecchio, sostituito con uno di ultima generazione e non viene menzionato l’aspetto di un gruppo di misura non funzionante che quindi tariffava in modo errato.
Ricordo che il contatore, in questo caso del gas, viene sostituito dal distributore locale indipendentemente da chi sia il fornitore che emette la fattura, e questo perché è il distributore che è responsabile di questa attività .
La regola generale prevede che la sostituzione può avvenire esclusivamente alla presenza dell’intestatario della fornitura o di qualcuno da lui incaricato; dovrà essere sottoscritto il verbale di sostituzione, dovrà essere dato il consenso alla rottamazione del vecchio contatore. Chiaramente, il cliente dovrà avere copia del verbale.
Inoltre, entro 15 giorni dalla data di sostituzione, è possibile chiedere tramite la società di vendita del gas, la verifica del funzionamento del vecchio contatore.
Nel caso di guasti al contatore, si procede sempre alla sostituzione del gruppo di misura, sostituzione che  può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente, il quale  una volta presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In questa ipotesi, per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui riceve la comunicazione scritta con tali dati. In particolare, potrà fornire la documentazione riguardante eventuali variazioni rispetto ai consumi degli anni precedenti.
A questo punto, tornando al caso concreto di contatore sostituito perché vecchio e non perché non funzionante, sembrerebbe che questa procedura generale, sia stata seguita dal Distributore, quindi da questo punto di vista non c’è molto da obiettare. Altra questione, è però quella della fatturazione dei consumi.
Certamente, il fornitore emette la fattura sui dati forniti dal distributore ma a che periodo fanno riferimento questi consumi? Infatti, indipendentemente dalla firma apposta sul verbale di sostituzione, ritengo che bisognerebbe capire questi consumi addebitati a che periodo si riferiscono, perché se il Distributore non è stato puntuale nelle rilevazioni di periodo e le fatture precedenti erano state emesse su stime, questi consumi potrebbero impattare più anni.
Bisogna in sintesi verificare se l’addebito supera i due anni, perché essendo in vigore la prescrizione breve, la regola dice che vanno pagati solo i consumi per tale periodo, cioè per gli ultimi due anni. Non abbiamo la fattura a disposizione ma direi, di fare questa prima verifica e di procedere con la contestazione formale della fattura, contestazione che può essere fatta comunque, a prescindere dall’aver firmato l’autorizzazione a rottamare.
Ancora, sempre facendo riferimento al periodo di fatturazione, si potrebbe risalire alla media dei consumi addebitati e quindi calcolare se corrisponde alla media dei consumi storici della signora. Questi elementi sono validi motivi per contestare gli addebiti e quindi sospendere il pagamento della fattura fino a risoluzione del contenzioso.
Alla fine di tutto, trattandosi presumibilmente di un conguaglio, è sempre possibile richiedere una congrua rateizzazione della somma effettivamente dovuta.