
In casi eccezionali e per i viaggi all’estero il cittadino che ha la carta di identità cartacea può chiedere al sindaco un documento provvisorio valido per l’espatrio con una validità di 6 mesi. Attenzione però perché non tutti i paesi lo accettano
Il 3 agosto prossimo le carte di identità cartacee cessano di essere valide. Tuttavia, visti i tempi lunghi per richiedere la Cie (Carta di identità elettronica), il governo ha emanato il decreto legge n.108 del 26 giugno 2026 che stabilisce due cose fondamentali per i cittadini:
- in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato per essere “identificati” in Italia;
- nei casi di urgenza, in attesa della nuova Cie, il cittadino può richiedere al sindaco un documento provvisorio, di validità massima di 6 mesi non rinnovabile, con validità per l’espatrio.
La novità emersa in questi giorni quindi è la soluzione ponte del documento provvisorio che può essere richiesto al sindaco per poter viaggiare all’estero se non sia ha il passaporto o la Cie. In una circolare prefettizia ai comuni si precisa: “Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata”.
Tra le ipotesi di urgenza “può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l’espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel proprio territorio”.
Ricordiamo che con la carta di identità in corso di validità si può viaggiare in questi paesi:
- Tutti i paesi dell’Ue: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- Paesi extra-Ue (Area Schengen): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
- Microstati: Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra;
- Altri paesi continentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.
- Nord Africa/Vicino Oriente: Turchia e Tunisia (in quest’ultimo caso, spesso limitato a viaggi organizzati con tour operator).
Il consiglio è quello di informarsi prima di mettersi in viaggio se il paese di destinazione possa accettare il documento provvisorio.
Il documento provvisorio “potrà essere rilasciato, fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici”: dunque appare chiaro che al momento della richiesta al sindaco il cittadino deve aver comunque avviato la richiesta per la sostituzione con la Cie.
Il documento provvisorio, infine, sarà emesso su supporto cartaceo, con “requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta d’identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del ministro dell’Interno di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione”.








