Carta di identità elettronica, ora è “senza” genitore per i minori di 14 anni

PRIVACY CIE

Il Garante per la privacy chiede di aggiungere il termine “genitore” a quello attuale di “padre” e “madre” nella carta di identità elettronica per chi ha meno di 14 anni. Il motivo? Risolvere criticità durante il rilascio e nei viaggi all’estero

Il Garante della privacy ha richiesto una locuzione in più per la Cie, ovvero per la carta di identità elettronica. Il documento è valido per accedere ai servizi pubblici anche se non si ha lo Spid. I minori di 18 anni devono avere come testimoni entrambi i genitori, ma alcuni Comuni non sarebbero attrezzati a rilasciarla, creando un vero e proprio calvario, soprattutto in caso di separazione. Così in tanti sono costretti a tornare indietro, scegliendo la carta cartacea per evitare disguidi.

Chi ha bisogno di una carta di identità elettronica – anche per avere controlli in aereo più veloci quando si viaggia – per i propri figli minori di 14 anni potrebbe ritrovarsi con una locuzione in più se la richiesta del Garante venisse accettata. Ecco di cosa si tratta per fare chiarezza.

Cos’è la Cie, la Carta di identità elettronica

La CIE o carta di identità elettronica nasce con il Decreto Ministeriale 23/2015. Il documento è un documento di identità a tutti gli effetti che, per via delle sue caratteristiche, consente anche l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La carta ha validità diversa in base all’età di chi la riceve. Infatti, ha una validità di 3 anni per i minori di 3 anni.

Per chi ha dai 3 ai 18 anni, la carta ha una validità di 5 anni. Infine, per chi ha più di 18 anni, ha la validità di 10 anni. Per i minorenni, è importante che entrambi i genitori siano presenti e firmino per poter ottenere il documento. Ha un costo di 22 euro. Nella carta sono contenute le seguenti informazioni (sul fronte):

  • Comune di rilascio del documento;
  • Cognome;
  • Nome;
  • Luogo e Data di nascita;
  • Sesso;
  • Statura;
  • Cittadinanza;
  • Data di emissione;
  • Data di scadenza;
  • Immagine della firma;
  • Card Access Number – CAN (sei caratteri numerici in OCR-B);
  • Validità per l’espatrio con eventuale annotazione in caso di non validità.

Sul retro, invece, ecco quali sono le informazioni disponibili:

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

  • Genitori (nel caso di un minore di anni 15);
  • Codice fiscale;
  • Estremi dell’atto di nascita;
  • Indirizzo di residenza;
  • Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero);
  • Codice fiscale sotto forma di codice a barre (in Code 39);
  • Machine Readable Zone – MRZ (tre righe di trenta caratteri alfanumerici in OCR-B).

I tempi di consegna variano dai 3 ai 194 giorni. Al momento, 450 Comuni in Italia non sono in grado di rilasciarla.

La nuova versione della Cie

La nuova versione della carta di identità elettronica ha eliminato la banda ottica a lettura laser. Al suo posto c’è un chip a radiofrequenza (RF) che memorizza le informazioni del documento e i dati del titolare, incluse foto e impronte digitali.

La foto è a ologramma e in bianco e nero. Il codice fiscale è evidenziato con un codice a barre, come avviene anche nella tessera sanitaria.

La foto viene scansionata da una fototessera o da un supporto, come può essere una USB. Di recente è stato cambiato anche il programma informatico utilizzato. Infatti, si è passati dal SSCE al CIEonline. In caso di problemi con il chip, si può chiedere una carta di identità sostitutiva senza pagarne i relativi costi.

Perché il Garante chiede un’integrazione

Con la nota n. 494 dello scorso 1° settembre, il Garante ha tenuto a evidenziare una criticità, particolarmente evidente nel caso in cui la carta di identità elettronica viene rilasciata all’estero, magari a un Consolato o a un’ambasciata. Infatti, secondo il Garante, ci sarebbe una locuzione sbagliata nella carta di identità, soprattutto quando si parla dei minori di 14 anni.

Infatti, è necessaria la firma dei genitori o dei tutori. Purtroppo, però, la dicitura avrebbe solo padre o madre. Per il Garante, questo è un mancato adeguamento del parere che il Garante aveva dato il 25 marzo 2021. In quel parere, il Garante aveva scritto: “Lo schema di decreto prospetta una ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 e dei relativi Allegati A e B, finalizzata a ripristinare, nelle disposizioni individuanti i soggetti legittimati alla richiesta e le informazioni di dettaglio contenute nella suddetta carta di identità elettronica, l’espressione “genitori” in sostituzione di quelle di “padre” e “madre”.

Tale proposta tiene, indubbiamente, conto della necessità, segnalata dal Garante anche successivamente all’adozione del parere dell’ottobre 2018, di un intervento volto ad eliminare le criticità, in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori, derivanti dall’applicazione delle modifiche introdotte alla procedura di rilascio della carta di identità elettronica dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla dicotomia tra figura materna e paterna.

Tuttavia, appare opportuno considerare una soluzione integrativa rispetto a quella proposta, volta a coniugare il principio di esattezza dei dati trattati e l’esigenza di corrispondenza dei presupposti di emissione della CIE con la disciplina anagrafica, con il diritto all’identità del minore”.

Questo parere non sarebbe però stato considerato secondo l’Autorità, che ora richiede un ulteriore intervento. Il Garante, infatti, ha inviato un secondo documento, questa volta indicando le motivazioni che spingono in questa direzione.

Le motivazioni dietro alla richiesta del Garante

“La corretta rappresentazione del ruolo – si legge ancora – svolto dal soggetto richiedente l’emissione della CIE per il minore è infatti funzionale all’osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna o materna (ad es., minore affidato non al padre e alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all’estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all’estero).

Il Garante, quindi, ha espresso parere favorevole a condizione che le persistenti criticità rilevate siano risolte nel documento tecnico aggiungendo alla locuzione già presente di “padre” e “madre, quella di “genitore” nella composizione: “padre/ genitore e madre/genitore”. Per quanto riguarda invece l’intera procedura, che si basa sull’infrastruttura e su soluzioni tecniche già utilizzate validamente per il rilascio ordinario della CIE, l’Autorità non ha ritenuto necessario indicare ulteriori misure» spiega il Garante nella nota del 1 settembre.

Il database antiriciclaggio

Il Garante si è anche espresso sull’istituzione di una banca dati centralizzata per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Per l’occasione, il Garante intende dare delle indicazioni ai professionisti, in modo da dare un riferimento sugli obblighi e gli adempimenti da seguire.

Prima di dare il via all’operazione, il Garante ha chiesto anche un sistema di monitoraggio dei dati dei minori non accompagnati. Prima di disporre dei protocolli, l’autorità ha chiesto quindi al Ministero di svolgere una valutazione di impatto della protezione dati (Dpia), in modo da offrire protocolli di intesa validi anche per l’inserimento di questi dati nel database centralizzato.

In più, questo consentirebbe anche di capire gli spostamenti dei minori non accompagnati all’interno del territorio nazionale.