
Durante la separazione, le spese condominiali si dividono: chi abita paga quelle ordinarie, il proprietario le straordinarie. In caso di morosità risponde il proprietario, salvo diversi accordi o decisioni del giudice tra gli ex coniugi
Caro Salvagente,
sono in fase di separazione da mia moglie, alla quale verrà credo assegnata la casa familiare, anche se non abbiamo ancora preso accordi precisi. Quello che mi chiedo è: chi deve pagare le spese condominiali? Tenete presente che l’appartamento è intestato a me, ma la abiterà lei insieme ai nostri due figli. Dobbiamo dividere tutto come facevamo da sposati?
Marco F., Roma
Si divide il tempo che si trascorre con i figli, si decide a chi vanno i beni familiari, a volte si litiga sull’assegno di mantenimento. Al momento della separazione le questioni sulle quali si discute sono innumerevoli e spesso tra queste ci sono anche le spese condominiali che gravano sulla casa familiare: chi deve pagarle? Un dilemma che si pone soprattutto quando l’appartamento è assegnato dal tribunale al coniuge che non è proprietario, come nel nostro caso.
L’assegnazione in godimento della casa decisa dal tribunale è gratuita, ma per le spese condominiali ci si regola in maniera diversa. L’assegnatario, cioè chi usufruisce dell’immobile, paga le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie sono a carico dei comproprietari o del proprietario. A precisarlo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 18476 del 19 settembre 2005, con la quale i giudici togati hanno affermato il principio secondo il quale la gratuità dell’uso dell’abitazione non si estende anche alle spese collegate a questo uso. Questa regola vale a meno che i coniugi non abbiano preso accordi diversi in fase di separazione.
Quindi in generale le spese ordinarie come amministrazione, pulizia, manutenzione, gestione, ascensore, portiere, sono a carico del coniuge che vive nella casa familiare, mentre quelle straordinarie, lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’edificio, restano interamente a carico del proprietario dell’immobile, indipendentemente da chi lo utilizza (sentenza Cass. civ. 28 maggio 2015 n. 11024). E in caso di comproprietà, queste ultime sono suddivise tra gli ex coniugi in base alle rispettive quote di proprietà: se entrambi sono proprietari al 50%, anche le spese straordinarie saranno ripartite allo stesso modo.
Che cosa succede in caso di morosità? L’amministratore può e deve agire legalmente notificando un decreto ingiuntivo. Poiché il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge affidatario di figli minori è un diritto personale di godimento “sui generis”, l’assegnatario risulta privo di legittimazione passiva. Ne deriva che l’amministratore deve richiedere le spese condominiali al proprietario di casa, il quale potrà poi rivalersi sull’ex coniuge. In caso di impossibilità economica dell’assegnatario, però, il giudice può stabilire che gli oneri ricadano sul proprietario, come affermato dalla sentenza della Cassazione





