
La Cassazione ha ritenuto valida la clausola di Ryanair che prevede che ogni controversia venga risolta davanti ai tribunali irlandesi, complicando la strada per ottenere i rimborsi in caso di ritardo o cancellazione del volo. Tuttavia secondo Calì (Confconsumatori) tale clausola è abusiva
Per i passeggeri dei voli Ryanair si complica il percorso per ottenere il rimborso previsto dal regolamento europeo in caso di ritardo. Una recente sentenza della Cassazione ha ritenuto valida la clausola della compagnia aerea low cost che, in deroga alle norme comunitarie sulla giurisdizione, prevede che ogni controversia venga risolta davanti ai tribunali irlandesi. Il viaggiatore, dunque, non può invocare la giurisdizione italiana se durante la procedura di acquisto online del biglietto ha spuntato l’apposita casella, secondo il sistema del point and click, che contiene la clausola delle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, secondo cui “qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”. Non conta il fatto che il testo delle condizioni generali di contratto sia accessibile e scaricabile aprendo un link.
Il caso, su cui è intervenuta la Cassazione, è quello di una coppia che aveva chiesto al giudice di pace di Sassari la condanna di Ryanair a pagare il rimborso forfettario, previsto dal regolamento n. 261 del 2004, per il prolungato ritardo del volo Alghero/Treviso del 22 dicembre 2015, dirottato su Venezia. Il tribunale sardo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, spiegando che doveva applicarsi la disciplina comunitaria in ordine alla giurisdizione, con esclusione della Convenzione di Montreal. Tale Convenzione non ammette deroghe ai criteri di giurisdizione che, nel caso esaminato, sarebbe stata nazionale; ma, secondo i giudici, tale Convenzione non può essere applicata ai voli nazionali, avendo ad oggetto il trasporto internazionale. Inoltre, è la stessa Corte Ue a sancirne l’inapplicabilità in caso di richiesta di compensazione, dovendosi applicare unicamente alle ipotesi di domanda del danno supplementare.
Ricapitolando, il passeggero che subisce un ritardo o la cancellazione del volo e vuole ottenere il rimborso previsto dal regolamento europeo del 2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o al tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto.
Sentenza pericolosa, ma la questione resta aperta. Calì: “clausola di Ryanair è abusiva”
Una sentenza pericolosa perché stravolge il principio, sancito anche dal nostro Codice del consumo, secondo cui il tribunale competente, in caso di controversie tra consumatore e professionista, è quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Questo potrebbe rendere davvero complicato il percorso per chiedere il rimborso in caso di ritardo o cancellazione del volo, ma secondo Carmelo Calì, vice presidente e responsabile settore trasporti e turismo di Confconsumatori, ci sono una serie di presupposti per ritenere ancora aperta la questione. “Ritengo che la questione sia ancora aperta perché le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su quanto emerso nel giudizio ma vi sono altri aspetti che devono essere prese in considerazione. Ritengo, infatti, che sussista l’abusività di una tale clausola e quindi l’inopponibilità al passeggero consumatore – spiega Calì – In tal senso è utile la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che nel valutare il rapporto tra la direttiva 93/13 (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e i diritti dei passeggeri aerei quali derivanti dal regolamento n. 261/2004, ha dichiarato che tale direttiva costituisce una normativa generale di tutela dei consumatori, destinata ad applicarsi in tutti i settori di attività economica, compreso quello del trasporto aereo. In secondo luogo, la Corte di giustizia europea ritiene che il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall’identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto. E la predetta direttiva 93/13 si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale come nel caso di un passeggero che ha acquistato un biglietto aereo. In terzo luogo, si deve ricordare che, sempre ai sensi della direttiva 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, essa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.
“A tale proposito – spiega Calì – la Corte ha ripetutamente dichiarato che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore previsti dalla direttiva. In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione. Infine bisognerebbe anche valutare se può ritenersi validamente espresso il consenso quando l’autorizzazione risulta da una casella di spunta preselezionata. Ed anche questa, a mio avviso, è una questione da approfondire”.