La Suprema corte ha fissato dei paletti a tutela della privacy: “L’angolo di ripresa dell’apparecchio deve essere sempre limitato alla proprietà di chi lo ha installato senza invadere spazi di altri privati”
Le telecamere installate dal singolo che inquadrano anche il portone di ingresso del condominio devono essere rimosse a tutela della privacy. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 10925/2024 pubblicata il 23/04/2024. L’angolo di ripresa dell’apparecchio, secondo quanto espresso dalla Suprema corte, deve essere sempre limitato alla proprietà di chi lo ha installato senza invadere spazi di altri privati.
Una coppia aveva convenuto in giudizio ricorrendo in Cassazione chiedendo che fosse accertato che il loro fondo non era gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, ma solo da servitù di passaggio pedonale, con accesso da un cancello e che il convenuto fosse condannato a rimuovere una telecamera di sorveglianza installata sul balcone e puntata in direzione del portone d’ingresso. Il tribunale ha rigettato le domande ma la corte d’appello di Campobasso ha accolto in parte l’impugnazione. In particolare il collegio di secondo grado ha confermato la libertà del fondo degli attori da servitù di passaggio carrabile e di parcheggio e affermato l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale. Inoltre ha condannato il convenuto a rimuovere la telecamera. La controversia è così giunta in Cassazione dove l’originario convenuto ha contestato entrambe le conclusioni. In merito alla servitù ha sostenuto che il collegio non avrebbe valutato con attenzione il contenuto della servitù di transito. Il collegio di merito, infatti, non aveva valutato che la sua dante causa, quando gli era stato impedito il passaggio veicolare, aveva agito in via possessoria ottenendo tutela. In relazione invece alla rimozione della telecamera ha sostenuto che la sua installazione non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata. Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarando la dose hanno spiegato che “la corte di merito non ha valutato se il termine transito indicato nell’atto abbia voluto intendere passaggio solo pedonale o anche veicolare. Sul punto è quindi necessario rinviare al giudice per un nuovo esame della vicenda. Diversa è stata invece la soluzione per quanto riguarda la telecamera. L’apparecchio infatti, secondo quanto riportato nella decisione di merito, inquadra il portone di ingresso all’intero condominio e viola quindi le disposizioni di materia di tutela della privacy”.