Oltre al risarcimento previsto per cancellazione o ritardo prolungato di un volo, in alcuni casi si ha diritto a un ulteriore indennizzo per danni morali. A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione per un viaggiatore che non ha potuto assistere al funerale del padre
Oltre al risarcimento previsto per cancellazione o ritardo prolungato di un volo, in alcuni casi si ha diritto a un ulteriore indennizzo per danni morali. A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione per un viaggiatore che non ha potuto assistere al funerale del padre.
La storia
Come ricorda il Sole 24 ore, che riporta la notizia, gli indennizzi già previsti per legge “potrebbero non compensare integralmente l’effettivo danno patito dal passeggero, specie per quel che attiene le componenti non patrimoniali dello stesso (disagi e patimenti correlati alle conseguenze del disservizio subito)”.
I principi applicati
Applicando tali principi la Suprema corte, con l’ordinanza n. 33276 del 29 novembre scorso, ha accolto il ricorso di un passeggero il quale, a causa della improvvisa cancellazione del volo, lamentava aver subito un danno non patrimoniale per non aver potuto assistere al funerale del padre.
Il rimborso iniziale
All’uomo, infatti, la compagnia aveva assegnato l’indennizzo forfettario previsto dal regolamento europeo (600 euro), mentre nulla era stato riconosciuto a titolo di ristoro del danno morale patito.
I criteri per ottenere i danni morali
“La gravità dell’evento (mancata partecipazione alle esequie) ha in realtà fornito alla Suprema corte il destro per ricordare i principi cardine che regolano la materia e rammentare che perché possa essere riconosciuto il danno morale, occorre che venga leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione anche se il fatto (nel caso l’inadempimento del vettore aereo) non costituisca in astratto una ipotesi di reato, ma solo un illecito civile”, ricorda il Sole 24 ore. Per risarcire un danno non patrimoniale conseguente a un inadempimento, l’interesse deve avere una rilevanza costituzionale e che:
1) l’offesa sia grave;
2) che superi una minima soglia di tollerabilità propria dell’ordinaria convivenza civile;
3) che il danno subito non consti di un mero disagio o fastidio, ma abbia inciso in modo significativo sulla esistenza della vittima.
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La famiglia è tutelata dalla Costituzione
Nel caso specifico, conclude la Corte, “il non aver partecipato alle esequie del genitore costituisce un danno rilevante anche sul piano della lesione di un bene tutelato, poiché la nostra Costituzione protegge, fra i diritti primari, la famiglia (articolo 29 e 30 Cost.), mentre il sentire comune eleva la partecipazione al funerale del genitore come uno dei momenti unici e irripetibili, tale da scandire la relazione familiare in una delle sue più rilevanti espressioni di aggregazione”.