Un lettore ci chiede se in caso di morosità del precedente intestatario può avere problemi con la voltura di luce e gas. Risponde Valentina Masciari (Konsumer Italia)
Caro Salvagente, vorrei una consulenza riguardo ad un pratica di voltura contratti luce e gas. In caso morosità del vecchio intestario conduttore dell’immobile posso aver problemi nella mia voltura riguardo l’attivazione e il pregresso da pagare o posso stare tranquillo?
Grazie anticipatamente
Pietro Bagnoli
Caro Pietro, abbiamo chiesto aiuto a Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia.
Ecco cosa ci ha risposto.
I debiti del precedente intestatario dell’utenza, non ricadono sul nuovo affittuario.
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Se il sig. Bagnoli non ha un rapporto di parentela con il precedente intestatario del contratto di fornitura, la morosità non si trasmette da un intestatario all’altro
È vero che esistono casi particolari in cui il nuovo inquilino deve farsi carico dei debiti del precedente intestatario del contratto ma, da quanto leggo, non è il caso del lettore.
Infatti, ad esempio, risponderà dei debiti pregressi, un erede che richiede la voltura delle utenze a suo nome, per l’abitazione del parente defunto che è moroso e, di conseguenza, dovrà pagare i debiti esistenti su quella utenza, prima di poterla intestare a suo nome.
Negli altri casi, come per il sig. Bagnoli, anche se l’inquilino precedente era moroso, non si è tenuti a pagare il debito pregresso, prima di procedere con la voltura e quindi di cambiare l’intestazione del contratto.
In effetti, si è in presenza di due contratti distinti e quindi, il nuovo intestatario risponderà solo delle obbligazioni che nascono dal suo contratto e, non sarà tenuto a pagare i debiti del precedente utente, perché riferiti a un contratto verso il quale lui è completamente estraneo.
Il sig. Bagnoli, in sintesi, può stare tranquillo: non deve pagare lui i debiti di altri.
Spesso però succede che qualche fornitore, imputi al nuovo soggetto, che chiede la voltura, la morosità lasciata dal precedente intestatario, bloccando di fatto, l’esecuzione della pratica e subordinandola al saldo dello scoperto.
Si tratta di un comportamento illecito da parte del gestore, che non va assecondato ma, anzi, segnalato all’autorità di settore e anche alle associazioni di consumatori.