Cos’è lo straordinario forfettizzato e come funziona

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Che cos’è lo straordinario forfettizzato e come funziona: la sua struttura e i compensi previsti per i lavoratori. Cosa dice la legge e le differenze con il lavoro supplementare.

Nel mondo del lavoro capita, non di rado, che al lavoratore dipendente vengano chieste delle prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito. Già in fase di assunzione e sottoscrizione del contratto, il datore di lavoro sa che potrà avere bisogno di lavoro aggiuntivo da parte del dipendente e, invece di assumere un’altra persona, decide di prevedere degli straordinari. Questi, in genere, non sono quotidiani, ma possono avere comunque una certa frequenza. A tal proposito molto spesso i datori di lavoro prevedono che il lavoro aggiuntivo venga pagato a forfait e, dunque, con delle cifre fisse che permettono di non dover calcolare ogni volta le ore alle quali applicare la maggiorazione prevista dal contratto collettivo. Si tratta del cosiddetto lavoro straordinario forfettizzato.

Il lavoro straordinario forfettizzato

Il lavoro straordinario forfettizzato è un accordo tra le parti che prevede che il datore eroghi al dipendente una somma di denaro forfettaria a titolo di straordinario per le ore lavorate in eccesso. Ciò che distingue il normale straordinario dal forfettario è, principalmente, la continuità delle ore in eccedenza che potrebbero essere richieste. Si sottolinea che, come evidente, entrambe le parti del rapporto di lavoro devono prestare grande attenzione a questo tipo di accordo. Il datore, ad esempio, deve assicurarsi che il suo forfait scelto sia realmente necessario al tipo e alla quantità di lavoro svolto dal dipendente. Potrebbe infatti capitare che, dopo la sottoscrizione del contratto, ci si renda conto di aver fatto male i conti e di aver messo sul tavolo delle cifre in realtà non necessarie. Le attenzioni più grandi, tuttavia, devono essere prestate dal dipendente il quale, accettando il forfettario, potrebbe ritrovarsi a lavorare di più del pattuito e a non ricevere indietro una giusta paga. Pensiamo, ad esempio, al caso di chi ha un forfait per 20 ore straordinarie al mese, ma in realtà ne lavora molte di più su richiesta del datore.

Lavoro straordinario, come funziona

In base a quanto previsto dai Contratti nazionali collettivi di lavoro, un dipendente presta la propria attività presso un’azienda nel rispetto del tetto massimo di 40 ore lavorative alla settimana, oltre le quali si configura uno straordinario. In base a quanto previsto dalla normativa, il tetto massimo di lavoro straordinario è di 48 ore alla settimana, anche se sono previsti delle situazioni nelle quali si può eccedere tale soglia. Si tratta, più nello specifico:

  • dei casi in cui vi siano delle esigenze tecnico-produttive  che non potrebbero essere fronteggiare con l’assunzione di altri lavoratori;
  • dei casi di forza maggiore e imprevedibili, spinti da forze esterne non imputabili alla coscienza e alla volontà umana;
  • dei casi in cui il mancato straordinario possa arrecare dei danni gravi alle persone o alla produzione;
  • dei casi di eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva. In tale situazione andrà segnalata l’attività agli uffici competenti e alle rappresentanze sindacali.

Lavoro straordinario forfettizzato, il compenso

Come detto, per il lavoro straordinario svolto il dipendente ha diritto a ricevere un emolumento aggiuntivo al suo normale stipendio. In questo modo la normativa punta a premiare il lavoro straordinario, ma si preoccupa anche di proteggere lo stato psico fisico del lavoratore. Ecco dunque che per evitare un impegno lavorativo eccessivo, la legge fissa ad un massimo di 250 ore annuali il limite massimo di utilizzo dello straordinario. Il lavoratore, inoltre, può rifiutarsi di prestare attività lavorativa straordinaria nei casi in cui:

  • è uno studente lavoratore;
  • c’è un giustificato motivo grave che impedisce la prestazione;
  • il datore di lavoro non segue nel suo operato la correttezza e la buona fede.

Nel momento in cui un lavoratore si rifiuta di svolgere degli straordinari obbligatori, può essere sottoposto ad una sanzione che, a seconda dei casi, può essere:

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  • un semplice richiamo scritto o una multa;
  • la sospensione dal lavoro;
  • il licenziamento (solo nei casi più gravi).

Nei casi di richiesta continuativa di straordinari, le parti possono accordarsi per un compenso mensile a titolo di straordinario forfettizzato. L’accordo, che é sempre bene sia scritto e firmato da entrambe le parti, deve palesare l’ammontare delle ore straordinarie richieste, ma sempre nel limite legale annuo delle 250 ore con l’esclusione delle sole ipotesi previste dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 66/2003. Andrà poi precisato da quando decorre la forfettizzazione, dall’inizio del rapporto o in momento successivo, e il fatto che lo straordinario forfettizzato sia indicato come “superminimo non assorbibile”. Per quanto riguarda il compenso, invece, questo può essere determinato utilizzando due metodi differenti, quello storico o quello previsionale. Nel primo caso si determinano le ore in base agli straordinari prestati dall’interessato nell’arco degli ultimi 6 -12 mesi, mentre con il previsionale si calcolano le ore di straordinario che, presumibilmente, il lavoratore potrebbe garantire nei 6 o 12 mesi successivi. Una volta calcolato l’importo forfettario e decise le modalità di impostazione dell’accordo, sarà compito dell’azienda monitorare il corretto svolgimento delle ore straordinarie pattuite e che non si superi il limite delle 250 ore annuali.

Al fine di rendere più comprensibile il calcolo dell’ammontare degli straordinari forfetizzati, si riporta un esempio pratico. Supponiamo che un’azienda decida di prevedere uno straordinario forfettizzato per un suo dipendente che ha svolto 35 ore di lavoro aggiuntivo nei 12 mesi precedenti. La paga orario base è di 8,50 euro, mentre lo straordinario forfetizzato si calcola moltiplicando le ore lavorate in più per la retribuzione base. In questo caso 35 x 8,50 = 297,5 euro lordi. Questo è dunque quanto dovuto dal datore al dipendente per lo straordinario previsto, anche se le parti potrebbero accordarsi per stabilire un importo diverso da quello calcolato in precedenza. Si sottolinea tuttavia che il lavoratore non può mai essere svantaggiato da questa opzione rispetto a quello che avrebbe percepito applicando a quelle ore di straordinario la maggiorazione prevista dal Ccnl. È inoltre vietato decidere una cifra a forfait che non tenga conto dal numero delle ore di lavoro aggiuntivo effettivamente svolte e che il lavoro straordinario, che si verifica in maniera fissa e continuativa, vada a sostituire o a trasformarsi nel compenso relativo alla retribuzione ordinaria e normale. Perché questo ultimo aspetto si possa verificare, è necessario dunque che via uno specifico accordo tra le parti.

Straordinario forfettizzato: la revoca

Capita, non di rado, che gli accordi presi per un contratto che prevede uno straordinario forfettizzato possa rivelarsi non conformi alla realtà, ovvero che vi sia stata un errore nella valutazione del quantitativo di ore aggiuntive. Cosa accade in questi casi? Il datore di lavoro ha la facoltà, anche in maniera unilaterale, di eliminare dalla busta paga del dipendente il compenso previsto per lo straordinario forfettizzato e sarà necessario, se il lavoratore fa comunque delle ore in più, concludere un nuovo accordo tra le parti. La legge prevede che tale nuova intesa venga messa per iscritto e che sia firmata in sede protetta. Qualora, invece, la precedente forfettizzazione fosse avvenuta con accordo verbale, non sarà possibile modificare la retribuzione del dipendente poiché il suo compenso della forfetizzazione è entrato a far parte della normale retribuzione lorda.

Straordinario forfettizzato: il lavoratore fa delle ore in più

Possono anche verificarsi dei casi in cui il lavoratore acceda in un mese le ore di straordinario previste dal suo forfait. In questa situazione il datore di lavoro dovrebbe sempre monitorare il lavoratore e adeguare le somme erogate. Qualora questo non si verificasse, l’importo a titolo di straordinario potrebbe essere considerato un superminimo, ovvero una componente integrativa del salario oltre i minimi fissati dai contratti sindacali. Il lavoratore ha da tale scenario un piccolo danno, in quanto il superminimo, a differenza dello straordinario forfettizzato, incide su tassazione, ferie e permessi, scatti di anzianità, tredicesime ed eventuali quattordicesime.

Differenza tra lavoro straordinario e supplementare

Dopo i discorsi affrontati sul lavoro straordinario, può essere utile rimarcare la sua profonda differenza con le ore di lavoro supplementare. Quest’ultimo, infatti, è tipico dei contratti di lavoro part-time e si manifesta nel momento in cui il lavoratore svolge delle ore in più rispetto a quelle previste dal suo contratto. In questi casi, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali non si può parlare di straordinari: un esempio è quello di un dipendente part time che è assunto per 36 ore e svolge 4 ore di lavoro aggiuntivo. In questo caso c’è un lavoro supplementare e non straordinario, proprio perché non si superano le 40 ore.