Adozioni internazionali 2022: quali sono le procedure e i criteri aggiornati

adozioni internazionali

Calano ancora le adozioni internazionali in Italia. E non è tutta colpa della pandemia. In realtà la discesa è cominciata ben prima di due anni fa e il sistema andrebbe ripensato

 

Nel 2021 sono state 563 le adozioni internazionali concluse in Italia, 37 in più rispetto al 2020, l’anno del covid. Un dato, tuttavia, che segna il 42% di adozioni in meno rispetto al 2019. Su questi numeri poco incoraggianti ha pesato la mancata ripartenza delle adozioni in Cina (zero bambini da Pechino che nel 2020 ne mandava 46) e Bielorussia (appena 1 bambino). Alla fine del 2020 erano ben 2.659 le procedure pendenti. E pensare che nel 2018 è stato autorizzato l’ingresso in Italia di 1394 minori (1439 nel 2017). Poi le adozioni sono scese sotto quota mille.

La Cai (Commissione per le adozioni internazionali) attribuisce il problema alla pandemia. “Le adozioni internazionali hanno patito ancora molto gli effetti della pandemia”, è il commento di Vincenzo Starita, vicepresidente Cai.

Ma è tutta colpa del covid? In realtà, i cali si registrano già da prima che il virus irrompesse nelle nostre vite.

Già nel 2019 Maria Virgillito, presidente di A.S.A. Onlus (Associazione solidarietà adozioni), una delle principali Agenzie autorizzate che si occupa in Italia di adozioni internazionali, a Il Sole 24 Ore dichiarava: “Non è adottare che costa un occhio della testa. In Italia per concludere un percorso di questo genere ci vogliono circa 15mila euro e sono somme spalmate in più momenti, perché corrispondono ai diversi adempimenti che scandiscono la procedura. È chiaro che spesso le famiglie arrivino a questa spesa dopo averne affrontate altre e ben più cospicue, ricorrendo alle procedure di fecondazione assistita, per dirne una”.

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In quella intervista, la presidente Virgillito invitava la società, e il sistema delle adozioni, a mettere sempre al centro l’accoglienza e i bisogni del bambino, perché non ci sono solo i diritti della coppia che vuole adottarli.

“Il problema – osservava – si pone quando il sistema-affido restituisce però al circuito delle adozioni bambini che provengono da un fallimento di quell’esperienza. Minori che sono passati di famiglia in famiglia e si ritrovano a un’età che spesso va dai 10 ai 15 anni, con un vissuto certamente doloroso e fortemente traumatico”.

I bambini, dunque, non possono essere abiti da provare e indossare, in pacchi da scaricare altrove. In questo percorso dall’affido all’adozione nel frattempo diventano quelli che si definiscono older child, bambini grandi, e hanno già attraversato (in alcuni casi, bruciato) alcune delle fasi più delicate dell’infanzia.

Nuovi criteri per presentare le istanze

La Cai ha adottato i criteri per la presentazione delle istanze di autorizzazione delle adozioni internazionali per l’anno 2022, decisi il 28 giugno scorso.

La Cai ha deciso:

  • di limitare la presentazione delle istanze ai soli Enti già iscritti all’Albo (il cui elenco lo trovate qui;
  • di consentire, allo stato, la presentazione di istanze per Paesi in cui non sono già presenti Enti e nei quali l’Autorità Centrale/Competente è chiaramente identificabile;
  • di consentire la presentazione di istanze in Paesi ove sono già presenti enti italiani, subordinando l’autorizzazione alla presentazione di una nota di gradimento da parte dell’Autorità Centrale locale;
  • di consentire la presentazione di istanze nei seguenti Paesi: Cile, Costa d’Avorio, Costarica, Ecuador, El Salvador, Guinea, Guinea Bissau, Kosovo, Messico, Rep. del Congo (Brazzaville) e Repubblica Dominicana subordinando l’autorizzazione all’esito dell’attività istruttoria presso la competente Autorità straniera.

La Commissione ha prorogato il termine del periodo di presentazione di nuove istanze al 15 novembre 2022.

Requisiti per ottenere l’adozione internazionale in Italia

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi previsti per l’adozione nazionale. La procedura di adozione è molto complessa.

L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, e ciò va accertato dal tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto.

L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni.