Il 30 giugno 2022 sarà la data spartiacque per assicurarsi anche gli arretrati dell’Assegno Unico. I genitori potranno accordarsi se farselo erogare al 100% su un unico conto corrente, oppure chiedere la spartizione al 50%. I figli maggiorenni invece (comunque non al di sopra dei 21 anni) potranno eventualmente fare da sé e indicare un conto corrente proprio. Con la pubblicazione delle nuove Faq dell’Inps, ma soprattutto della Circolare 23 del 9 febbraio, il quadro sull’Assegno Unico si fa un po’ più delineato.
L’Assegno Unico dal 1° marzo andrà a rimpiazzare bonus e agevolazioni come il Premio alla nascita, il Bonus Bebè o le stesse detrazioni sui figli a carico: tutte le istruzioni per richiederlo si trovano nel nostro articolo pubblicato il 15 gennaio.
Isee determinante
Una cosa comunque è importante ribadirla, e riguarda l’Isee. Tutti quanti si domandano: ma è obbligatorio? Risposta: no, non è assolutamente obbligatorio allegare l’indicatore economico del nucleo alla domanda di Assegno. La prestazione verrà quindi erogata in ogni caso, con o senza il calcolo Isee; è pur vero però che senza Isee l’Assegno verrebbe erogato nella sua misura minima, mentre, allegando l’Indicatore economico, l’Inps potrà determinare la reale quota spettante al nucleo che lo richiede, appunto perché l’erogazione è stata strutturata per fasce di reddito. Detto questo, cerchiamo di fornire qualche pratica informazione.
I tempi dei versamenti
Anzitutto sui tempi. Il 30 giugno, dicevamo, sarà una data spartiacque. Il perché è presto detto. Considerando che i pagamenti cominceranno dal 1° marzo per le domande già presentate nel periodo gennaio-febbraio, e che in generale scatteranno dal mese successivo rispetto a quello in cui si presenta la domanda (quindi chi farà domanda a marzo lo riceverà ad aprile e così via), va comunque ricordato che per tutte le domande presentate entro il 30 giugno 2022 è garantito un periodo “cuscinetto” nel quale l’Inps garantisce il versamento degli arretrati a decorrere da marzo, mese appunto di entrata in vigore dell’Assegno.
Facciamo qualche esempio. Domanda presentata a gennaio o febbraio: pagamento della prima mensilità di marzo già a marzo stesso, poi a fine aprile arriverà la mensilità di aprile e così via. Domanda presentata a marzo: pagamento ad aprile della mensilità di marzo, poi a maggio della mensilità di aprile, ecc. Domanda invece presentata a giugno: pagamento a decorrere da luglio, ma comprensivo, oltre che della mensilità “regolare” di giugno – mese della domanda –, anche degli arretrati di marzo, aprile e maggio. Domanda infine presentata a luglio: in questo caso vale la regola generale che dicevamo, ovvero il versamento scatta a partire dal mese successivo rispetto a quello della domanda, ma senza arretrati, quindi se chiedo l’assegno a luglio l’Inps comincerà a pagarmelo da agosto, ma ad agosto mi pagherà solo la mensilità di luglio, e così via a seguire.
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Come avviene il pagamento
Altra domanda: dove mi arriva l’Assegno? Qui dipende dai casi. La pista di atterraggio sono comunque gli Iban dei conti indicati nella domanda. Il genitore, quindi, che formalmente trasmette la richiesta, ha due scelte: in accordo con l’altro genitore può chiedere che l’Inps gli corrisponda l’intero importo sul suo conto/libretto, altrimenti può chiedere che l’importo venga corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori, dichiarando in questo caso di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota, quindi in pratica dovrà indicare due diversi Iban.
Ci sarebbe in realtà anche una terza ipotesi: ovvero chiedere un pagamento sempre in misura ripartita al 50%, ma stavolta senza indicare, casomai non fosse stato raggiunto nessun accordo (come potrebbe accadere per i separati/divorziati), gli estremi del conto dell’altro genitore, che dovrà quindi provvedere da sé a indicare gli estremi del suo conto.
Nel caso invece dei figli maggiorenni fino a 21 anni (dal compimento dei 22 infatti l’Assegno decade e riprendono a funzionare le normali detrazioni sui carichi) anche il figlio potrebbe fare domanda, cioè risultare direttamente lui/lei come richiedente. In questo caso, però, sarebbe obbligato a indicare un Iban a suo nome. Altrimenti la domanda potrebbe comunque essere trasmessa da uno dei genitori con gli stessi criteri che abbiamo sopra indicato.
Le famiglie dei separati
Una questione che infine suscita numerosi dubbi è quella dei genitori separati o divorziati. L’Inps non a caso ci ha dedicato una Faq apposita. “Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi – scrive – l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve quindi dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore”. Viceversa “in mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti”.