Bonus casa e asseverazioni, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS 110

Il decreto legge dello scorso 11 novembre, pensato dal governo per contrastare le frodi rilevate rispetto ai bonus edilizi, ha creato alcuni dubbi sui beneficiari, soprattutto per quanto riguarda la necessità dell’asseverazione (una dichiarazione che attesta il valore dei lavori fatti) da parte di un tecnico. L’Agenzia delle Entrate pubblica per tanto sul sito, le risposte alle domande più comuni.

Prima e dopo l’11 novembre

In particolare, l’Agenzia spiega che il visto di conformità non è necessario per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio se il contribuente ha ricevuto la fattura e pagato entro l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione per l’opzione dello sconto in fattura. Se si rientra in questa categoria di beneficiari, la comunicazione di cessione del credito può essere inviata senza asseverazione. Anche le comunicazioni inviate entro l’11 novembre per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento non sono, ovviamente, tenute all’aggiunta del visto di conformità. Questo significa che per chi non rientra nella nuova norma, i crediti possono essere accettati e ceduti senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo la data dell’11 novembre 2021. Quello che vale comunque è la procedura di controllo preventivo e sospensione nei casi ritenuti a rischio.

Asseverazione per cosa?

Al contrario del periodo precedente al nuovo decreto anti-frode, la nuova asseverazione è richiesta non solo per il superbonus 110% ma anche per gli altri incentivi edilizi. Qui, una delle domande a cui risponde il Fisco è: “l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?”. L’Agenzia risponde che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, che “si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta”. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus.

Superbonus

Per quanto riguarda il superbonus 110%, invece, il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, e non solo per la cessione del credito a terzi. Fanno però eccezione le dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate e quelle presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. L’obbligo del visto di conformità si applica anche per il contribuente che fruisce della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le spese per interventi rientranti nel superbonus. Fa eccezione il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.”Fatti salvi questi casi – scrive il Fisco – si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione”.