La vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento. A ribadire il principio è stata la terza sezione del Consiglio di Stato (link esterno ala sentenza) confermando il rigetto del ricorso che una società concessionaria aveva presentato contro un provvedimento con cui l’Asl di Lecce aveva sanzionato un supermarket nel quale aveva accertato la commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno.
La sentenza del Consiglio di Stato non ha fatto altro che confermare una prassi giudiziaria: già a luglio del 2020 la Corte di Cassazione si era espressa allo stesso modo (a questo link l’articolo di approfondimento)
Secondo il Consiglio si Stato le ragioni con il quale il supermarket ha difeso il suo comportamento non erano sufficienti. Quest’ultimo, infatti, ha giustificato la vendita senza il confezionamento citando l’articolo 14, comma 4 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 502/1998 (art. 1).
In particolare, l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.
L’art. 1 del Regolamento del 1998, prevede invece che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”.
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Secondo il Consiglio di Stato, la lettura combina dei due articoli non consente affatto la vendita del pane surgelato senza confezionamento. Nella sentenza si legge, infatti, che che: “neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato: dal momento che la deroga concerne l’ubi, ma non l’an (“dette operazioni” sono evidentemente quelle di confezionamento). La norma di chiusura è poi quella che impone comunque, nel margine esegetico dalla stessa consentito, il rispetto delle norme igienico-sanitarie”.