Regole più severe se si va in rosso sul conto corrente. Dal 1° gennaio infatti entra in vigore il Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento n. 575/2013 che all’articolo 178 fornisce una nuova – e valevole in tutta Europa – definizione di default, ovvero delle condizioni alle quali i debitori vengono classificati come deteriorati.
Due condizioni per essere un debitore “deteriorato”
In buona sostanza i debitori saranno classificati come deteriorati (default) se saranno in arretrato da più di 90 giorni (come già accade ora), oppure – e qui sta la novità – avranno un debito scaduto che superi sia la soglia di 100 euro per le persone fisiche (e 500 euro per le imprese, soglia assoluta), che la soglia relativa dell′1% di esposizione complessiva (l’importo del prestito o del muto). Tutto questo ovviamente avrà conseguenze sulle future richieste di finanziamento e sulla capacità di poter “coprire” i pagamenti ricorrenti (Rid) tramite il conto corrente.
Facciamo un esempio: un consumatore ha un prestito di 15mila euro con una rata di 140 euro. Se non paga la prima rata non partono i 90 giorni perché non ha superato la soglia relativa ovvero il superamento dell’1% (150 euro) del finanziamento. Se salta però pure la seconda rata, il debito sale (280 euro) e il consumatore supera sia la soglia relativa che quella assoluta delle nuove regole sul default. Dal giorno dopo partono i 90 giorni di tempo che il consumatore ha per “rientrare” dello scoperto altrimenti, dopo 90 giorni consecutivi di scaduto, il debitore è classificato in stato di default.
Le conseguenze del default
Cosa succede a quel punto? Un correntista in default non potrà “coprire” altri addebiti, e come il pagamento ricorrente (Rid) di bollette, abbonamenti a pay tv, telefonia etc.
Verrà segnalato alla Centrale rischi, ovvero nell’elenco dei “cattivi pagatori”? La Banca d’Italia su questo punto è stata molto chiara: “Non vi è alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale rischi“.
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E allora quali conseguenze comporta essere dichiarati in default? Leggiamo sempre il chiarimento offerto da Bankitalia: “La nuova definizione di default (..) può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari (banche e finanziarie, ndr) e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”. In altre parole l’escussione delle garanzie e l’avvio di azioni esecutive.
Si potrà continuare a sconfinare? Sì ma chiedetelo alla banca
La nuova definizione di default, ricorda ancora Bankitalia “non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido“.
E allora, onde evitare che in caso di default il nostro conto corrente smetta di “pagare” bollette della luce, l’abbonamento a Netflix e la fattura del cellulare, controllate se il contratto di conto corrente prevede uno sconfinamento (la possibilità di andare in rosso oltre alla liquidità posseduta) e se non c’è chiedete all’istituto di credito quanto cosa e come si attiva, qualora pensiate, visto il periodo di crisi, che qualche rata del prestito o del muto la possiate saltare.