Caro Salvagente, ho ricevuto oggi una lettera di una società recupero crediti per conto di Eni. Reclamano il pagamento di una fattura del novembre 2015, ma io ho cessato il contratto il 23 febbraio 2013. Ho chiamato la società recupero crediti e mi ha detto che è un conguaglio! Mi arriva oggi un conguaglio emesso dopo due anni dalla cessazione del contratto? Mi sembra assurdo
Antonella Racano
Cara Antonella, sembra assurdo anche a noi. E per questo abbiamo chiesto lumi a Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione di consumatori Konsumer Italia. Ecco cosa ci ha risposto.
Diciamo subito, che in base ad una delibera dell’Autorità, la 100/2016/R/com, la fattura di chiusura, che sarà una fattura di conguaglio su consumi effettivi, deve essere emessa prima di 8 giorni dello scadere di 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura, oppure entro 2 giorni dallo scadere delle 6 settimane, nel caso di recapito immediato, cioè nel caso di fattura elettronica.
Se non vengono rispettati questi termini, il fornitore deve corrispondere degli indennizzi al cliente finale, indennizzi che vanno da 4 euro per i ritardi da 1 a 10 giorni, fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni, quindi poca cosa…
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Il ritardo può dipendere anche dal Distributore che non mette a disposizione i dati di misura per l’emissione della fattura di chiusura, in questo caso sarà il Distributore a riconoscere degli indennizzi al cliente finale, pari a 35 euro.
Può succedere anche che il fornitore, per evitare il mancato rispetto delle regole in tema di termini di emissione della fattura di chiusura, emetta comunque tale documento finale ma, su stime. Successivamente, quando il distributore fornisce i dati di consumo reali, emette una fattura di conguaglio su quei dati contenuti nella fattura di chiusura, conguaglio che potrà essere a debito o a credito per il cliente.
Andando al caso concreto, per essere certi del contenuto della fattura in questione, bisognerebbe visionarla ma per quanto scrive la signora Antonella, sembra di capire che questa fattura non sia mai stata ricevuta e che ne sia venuta a conoscenza solo in seguito al sollecito da parte del recupero crediti. Considerando ciò, innanzitutto deve richiedere copia di questo documento, così da verificare cosa viene addebitato nello stesso, e capire poi perché non è stata ricevuta prima.
Bisogna poi anche chiarire se è la fattura di chiusura o, la fattura di conguaglio su quella di cessazione emessa in precedenza. Nel primo caso, ha diritto all’indennizzo, nel secondo caso no.
In quel periodo poi, la prescrizione sulle fatture luce, era di cinque anni, quindi non può essere fatto valere neanche tale aspetto.
In sostanza, se dalla verifica della fattura non emergono anomalie, questa è dovuta.
Il fatto poi che si continui con questa prassi di conguagli emessi dopo diversi anni, non è oramai accettabile. Ad onor del vero, in queste ipotesi, la responsabilità è dei distributori, che operano in una situazione di quasi “potere assoluto”. Comunicano in ritardo i dati ai fornitori e riuscire a far riconoscere la responsabilità di tale soggetto in una contestazione, sia che si tratti di correttezza dei dati forniti, sia che si tratti di tempistiche o di veridicità dei tentativi di lettura fatti, è un’impresa titanica, anche perché non ci sono regole completamente esaustive, incisive, sull’operato di questi soggetti, che consentano al consumatore di poter ottenere ragione sulla tutela dei suoi diritti.