Il ricorso al voucher come strumento di ristoro per il consumatore al posto del diritto al rimborso monetario non può sostituire il diritto di scelta del titolare del diritto. A dirlo è l’Antitrust, in una nota con delle considerazioni sul testo del Dl Rilancio, in cui il governo ha inserito l’estensione della durata del buono per viaggi, voli e eventi a 18 mesi, con automatico rimborso superata questa data. Antitrust, nella sua nota fa riferimento a “contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (inclusi quelli cinematografici e teatrali), biglietti di ingresso ai musei ed altri luoghi della cultura, titoli di viaggio e abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali e, infine, abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi”.
“Spingere verso i voucher rendendoli più appetibili”
L’Autorità ha ribadito come, in linea con il quadro ordinamentale europeo, al consumatore debba essere consentito di scegliere tra il rimborso monetario ed altre, eventuali, equivalenti modalità di compensazione, in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi di liquidità in cui versano numerosi professionisti del settore, suggerendo pure che i voucher siano accompagnati da garanzie e da strumenti volti a renderli più appetibili e affidabili.