Congedo parentale straordinario, domande bloccate: la svista del governo

L’auto-isolamento degli italiani continua fino al 4 maggio ma il congedo parentale straordinario pensato per i genitori che non sanno come conciliare figli piccoli e lavoro, essendo venuto meno il supporto degli asili nido, rischia di non essere coprire il periodo dal 14 aprile fino alla fine del lockdown. Il governo, infatti, non emesso disposizioni per prolungare la misura. Il congedo parentale straordinario, ricordiamo, è pensato per genitori con figli fino a 12 anni, e prevede un pagamento del 50% dello stipendio e il versamento dei contributi figurativi, per il genitore che device di restare a casa in questa fase emergenziale.

Secondo quanto riporta Repubblica, si attende ad horas un nuovo messaggio del Governo per riaprire la procedura. Intanto le domande con la causale Covid 19 sono bloccate. “Qualcuno procede comunque attraverso la procedura standard, in attesa della nuova estensione per poter poi correggere in corsa le richieste e sfruttare a pieno le agevolazioni previste per questo momento straordinario” spiega Repubblica. Si spera che venga posto rimedio al più presto alla svista. Inoltre, c’è la questione della durata massima del congedo. Pur alternandosi, prendendo 15 giorni di congedo a testa, i genitori riescono a coprire un mese massimo. Il problema  è che con molta probabilità la chiusura delle scuole continuerà anche a maggio, e si dà quasi per certa la riapertura a settembre.

Intanto, l’Inps ha pubblicato i casi di compatibilità/incompatibilità con il congedo Covid 19. Ecco la casistica indicata dall’Istituto:

Incompatibilità con il congedo COVID-19

Congedo COVID-19
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

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Congedo parentale
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Compatibilità con il congedo COVID-19

Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.

Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Part-time e lavoro intermittente
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.