Costi di recesso: che fine ha fatto la delibera Agcom che li tagliava?

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Caro Salvagente, nel gennaio scorso pensavo mi fosse arrivata l’ultima fattura di Tim con gli ultimi addebiti, in seguito al passaggio verso Fastweb. Di questa fattura ho controllato attentamente il dettaglio dei costi, constatandone la correttezza. Ora mi arriva un’altra fattura con l’addebito Una Tantum per il costo di disattivazione per migrazione di euro 35.
Avevo letto che Tim si era adeguata alla delibera Agcom 487/18/CONS, in attuazione al DL del 31/1/2007, che impedisce l’applicazione di costi immotivati da parte degli operatori telefonici nel passaggio dell’utente ad altro fornitore, passando da un costo di 35 euro a 5 euro, a partire dal 14/1/2019. Devo pagare?
Cristina Bertolini

Cara Cristina, abbiamo girato la sua domanda a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia. Ecco cosa ci ha risposto.

La signora Bertolini, fa giustamente riferimento alla delibera dell’Agcom, pubblicata il 6 novembre 2018, che ha stabilito le linee guida per gli operatori di telefonia ai fini della corretta applicazione del c.d. decreto Bersani, relativamente ai costi di recesso a carico degli utenti, in caso di cessazione dei contratti legati a servizi di telefonia o televisivi. L’Autorità ha toccato tre punti fondamentali dei costi di uscita, aspetti che incidono direttamente sulla libertà di scelta del consumatore che si trova “legato” a un gestore a causa di questi costi elevati di uscita.

Abbiamo i costi di recesso di base, cioè quei costi che l’utente paga all’uscita del contratto, e che attualmente consistono in una cifra fissa che si attesta sui 35/50 euro. La legge però stabilisce debbano essere commisurati alle spese sostenute dagli operatori per la disdetta e al valore residuo del contratto, quindi non si potrà applicare un costo maggiore ai canoni mensili restanti.

Abbiamo poi i costi di disdetta prima della scadenza di una promozione, per i quali ha previsto che debbano essere proporzionati al valore del contratto e alla durata della promozione, quindi il cliente dovrà pagare un costo per la disdetta anticipata, sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del contratto stesso. La durata massima del contratto deve essere di 24 mesi. Attualmente avviene l’esatto contrario: i gestori si fanno restituire gli sconti goduti dal cliente; più vicino alla scadenza ci si trova, più  si paga perché per più tempo si è goduto della promozione…quindi si penalizza il cliente che rimane attivo più a lungo…

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Infine, i costi per le rate residue di eventuali prodotti, per i quali è stato previsto che non saranno più richieste tutte le rate in un’unica soluzione al momento della cessazione anticipata ma, si continueranno a pagare i prodotti a rate.

Alla scadenza del contratto, inoltre, nulla è dovuto  come costo di disdetta.

Queste le regole previste dall’Autorità sarebbero dovute entrare in vigore da gennaio 2019, termine entro il quale gli operatori si sarebbero dovuti adeguare. Come sempre succede in questi casi, i gestori hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio ; un’udienza era prevista per il 6 febbraio 2019 ma, è stata rinviata ad ottobre 2019, quindi al momento, nulla è cambiato e gli operatori continuano ad applicare, in genere, i costi di recesso che ritengono più opportuni.

Nel caso concreto della Signora Bertolini, una fattura addebita in un’unica soluzione, le rate residue del modem e una seconda fattura addebita i costi di disattivazione per migrazione, per le spese sostenute dall’operatore.

Tim, in una prima fase ha in effetti fatto una serie di proclami sulle sue intenzioni di modificare le voci di tale natura, adeguandole alle regole dell’Autorità ma poi, concretamente ha fatto come tutti gli altri, aspettando la decisione del Tar e rimandando a data da destinarsi una eventuale correzione: morale della favola è che dovremo continuare a pagare questi costi fino alla decisione definitiva del Tar Lazio.