Caro Salvagente, nel 2017 da Telecom Impresa semplice che avevamo come operatore, la associazione sportiva dilettantistica in cui lavoro ha cambiato gestore per la telefonia passando a Vodafone per Aziende, trasferendo così da adsl a fibra.
Nell’occasione furono passati i 2 numeri e Vodafone provvide alla disdetta e passaggio, come da prassi.
Continuavano però ad arrivare bollette (ne arrivavano 5 solitamente, ed erano passate a 3), cosìcchè chiamai il referente Vodafone per sapere se i numeri erano stati disdetti, ma mi confermò che doveva trattarsi di un errore, in quanto le numerazioni non erano più attive, essendo operative con il nuovo gestore.
Così attendemmo, ma le fatture continuavano ad arrivare. Dopo circa 1 anno, arrivarono i tecnici a smontare il router Telecom che ancora si trovava attaccato al muro. Certamente si trattava di un oggetto oramai “obsoleto”, pensammo, di poco interesse: ecco perché non avevano avuto fretta per recuperarlo: era lì da almeno 5 anni.
Ma così non era come testimoniò un fatturone per chiusura per morosità e addebiti vari, noleggi e quant’altro.
Morale della favola, abbiamo scoperto indagando a fondo che Telecom aveva aperto 2 linee ADSL e non una, per cui la prima era stata disdetta col passaggio a Vodafone, la seconda, che evidentemente serviva ad altro , era rimasta attiva. Il tutto per un debito (di un servizio non più utilizzato) di oltre 5000 euro.
Ci siamo sempre rifiutati di pagare, adesso che abbiamo ricevuto la diffida, ho contattato l’ufficio recupero crediti che mi ha proposto uno stralcio del 40%.
Ma ho un dubbio e qualcosa non mi torna: sbaglio o dopo un mese di insoluto la Tim provvede all’interruzione dell’erogazione del servizio? Perché invece a noi hanno continuato per oltre un anno a fatturare un servizio impagato? Sapete dirmi se questo è regolare?
Siamo una Società sportiva, e se dobbiamo “buttare” 3500 euro, voglio essere sicuro che non se ne possa fare a meno…
Marco Fanfani
Caro Marco, abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia di spiegarci cosa fare in questi casi.
In caso di portabilità dei numeri è corretto che sia il nuovo fornitore a gestire la pratica: firmata la proposta di contratto e dopo le dovute verifiche documentali e creditizie, il nuovo gestore richiede la portabilità dei numeri al precedente fornitore, quindi il cliente non deve fare nulla.
Quello che il cliente deve sempre verificare, è che non ci siano altre linee attive oltre a quelle importate o comunque altri servizi che non cessano con il passaggio di quei numeri indicati nella pratica. In tali ipotesi, come forma di correttezza commerciale, il cliente dovrebbe avere anche il supporto del nuovo fornitore o meglio del consulente, visto che si tratta di contratti business, con il quale ha sottoscritto il contratto, e che dovrebbe fare una verifica più ampia su tutta la situazione del cliente.
Nel caso del lettore, in prima battuta, va sicuramente verificato questo ma poi si passa all’altro aspetto legato alla seconda linea Adsl. Se il Sig. Fanfani, è sicuro di non averla mai sottoscritta, deve contestare gli addebiti in questione, richiedendo copia del contratto da lui firmato, in cui deve risultare tale attivazione. In tal modo, si potrebbe anche verificare la veridicità delle firme apposte.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Meglio sarebbe, se il Sig. Fanfani riuscisse ad esibire la copia del contratto a suo tempo firmato con Tim, copia che dovrebbe essergli stata consegnata. Quello che sarebbe stato necessario fare, era contestare le fatture che continuavano ad arrivare, perché in tal modo il problema della seconda linea dati, sarebbe venuto fuori prima. Sul fatto poi che Tim abbia cessato la linea, nonostante la morosità, dopo circa un anno, non mi risulta nuova come prassi. Il perché di tutto questo non è spiegabile ma di certo non esistono degli obblighi che impongono la chiusura per morosità entro un determinato lasso di tempo.
Mi concentrerei, invece, sulla mancata richiesta della seconda linea, perché ciò, adeguatamente comprovato, come sopra esposto, invaliderebbe la richiesta dell’intera somma