Regali difettosi, il venditore ci deve garantire. Ecco cosa fare

Delusi dai regali di Natale? Se è una questione di gusti, c’è poco da fare, se non buon viso a cattivo gioco. Ma se, una volta scartato, ci accorgiamo che il tanto atteso dono non funziona o è rotto, è tutta un’altra storia. Possiamo far valere i diritti che il Codice del Consumo (art. 130 e 132) ci riconosce per ottenere la riparazione o la sostituzione dell’oggetto, fino alla restituzione del prezzo.

Scontrino alla mano (ma se non lo abbiamo più, vale anche la ricevuta della carta di credito o bancomat usati per l’acquisto), possiamo dunque tutelarci contro le brutte sorprese trovate sotto l’albero.

A CHI RIVOLGERSI

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: è a lui dunque che il consumatore deve rivolgersi (potendosi poi questo rivalere, con l’azione di regresso nei confronti del produttore).

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Per non perdere i suoi diritti, il consumatore deve innanzitutto denunciare al venditore (meglio per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno) il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. E la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che ai fini della denuncia dei vizi, è sufficiente l’indicazione generica dei difetti che rendono il prodotto non idoneo all’uso a cui è destinato o che ne riducono in modo apprezzabile il valore.

GARANZIA DI 2 ANNI

La garanzia per un oggetto nuovo copre un biennio: secondo l’et. 130, infatti, il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Dunque, lazione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene (24+ 2).

Un altro principio molto importante da conoscere è che – salvo prova contraria – si presume che tutti i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data (a meno che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità). Perché questa presunzione è importante? Perché evita al consumatore di dover dare la prova dei difetti che si manifestano nei primi sei mesi “di vita” del prodotto. Sarà il venditore finale, al contrario, a dover provare che non vi è alcun difetto.

RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O ALTRO?

Una volta denunciato il vizio, il consumatore può scegliere liberamente se richiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto senza spese aggiuntive (è illegale addebitare le spese di spedizione o per i materiali per la riparazione), a meno che queste opzioni non siano impossibili (è terminata la taglia del vestito o il modello di smartphone) o eccessivamente onerose (la riparazione costa troppo rispetto al valore del bene); in questi casi, il consumatore ha comunque ancora la libertà di scegliere tra due strade: una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, cioè la restituzione dei soldi (nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene).

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, altrimenti, anche in questo caso, si potrà chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

REGALI ON LINE

Acquistare il regalo su internet ci dà una tutela in più: oltre a tutte le regole che abbiamo appena visto sui prodotti difettosi, si aggiunge il diritto di ripensamento, da esercitare entro 14 giorni dalla consegna del prodotto, anche se il bene funziona perfettamente.
In pratica, il consumatore può esercitare questo diritto di recesso dal contratto solo perché ha cambiato idea sul bene acquistato on line: questa maggiore tutela si giustifica infatti proprio per il fatto di aver compiuto un acquisto non in un negozio fisico, ma in un negozio virtuale, che la legge equipara ad un acquisto fatto fuori dai locali commerciali (come le vendite a domicilio o per strada). In questi casi, il consumatore ha diritto al rimborso totale del prezzo (comprese le eventuali spese di consegna sostenute per ricevere il prodotto).