Un dentifricio nero per rendere i denti più bianchi? Funziona poco

Un dentifricio con la pasta interamente nera che promette di rendere i denti più bianchi?
Per quanto possa apparire strano e forse anche poco gradevole, è una delle nuove tendenze della cosmesi casalinga, considerata da alcuni trendy, da altri curiosa, da moltissimi una trovata di dubbio gusto.
Il punto di forza, almeno secondo il marketing, è il carbone attivo aggiunto alle paste che dovrebbe assorbire lo sporco e rendere i denti più bianchi.
Stiftung Warentest, la storica rivista di test tedesca, ha deciso di portare in laboratorio questi dentifrici, assieme ai concorrenti sbiancanti più tradizionali per un confronto serio. Scoprendo che non possono eguagliare i migliori prodotti “bianchi”.
Insomma, accanto a un marketing molto aggressivo c’è una pasta un po’ troppo debole per far felice chi è disposto a lavarsi i denti con un prodotto che assomiglia più al nero di seppia che al tradizionale dentifricio.

Non credete ai miracoli

Qualunque sia il colore scelto, però, ricordate che anche il miglior sbiancante non sostituisce il dentista. È stata questa, nella sostanza, la ragione per cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito lo scorso giugno l’obbligo per i produttori di diversi prodotti come Denivit-Linee whitening e Mentadent-Linee whitening di chiarirlo in etichetta.
Ancor peggio, a ottobre, è andata a Colgate multata dall’Antitrust per “pubblicità ingannevole” con una sanzione di 500mila euro perché “le comunicazioni commerciali del professionista, diffuse attraverso internet, confezione e spot televisivi, aventi ad oggetto le vantate caratteristiche sbiancanti del dentifricio Expert White, secondo le quali esso avrebbe un’azione differente rispetto alla maggior parte dei dentifrici in quanto, grazie all’utilizzo di un ingrediente sbiancante usato nei trattamenti professionali, avrebbe la capacità di rimuovere le macchie in profondità e fare regredire anni di ingiallimento dei denti, appaiono fuorvianti e ingannevoli, sia per il mancato assolvimento dell’onere della prova, sia sulla base delle evidenze in senso contrario acquisite in atti”.