I fanghi di depurazione vengono usati nel biologico? Facciamo chiarezza

“Caro Salvagente, in merito al vostro articolo sui limiti aumentati per gli idrocarburi nei fanghi di depurazione previsto dal decreto Genova, vi chiedo se acquistare biologico può essere una valida alternativa. Che fanghi o sostanti sono utilizzati nei campi biologici? Perché lo stato non vieta del tutto i fanghi industriali x le coltivazioni?” Dopo lo scandalo dei limiti aumenti 20 volte per i fanghi di depurazione usati in agricoltura, molti lettori ci hanno scritto o hanno commentato la notizia sui nostri canali social. Prendiamo spunto da questa lettera per fare chiarezza su quali tipo di terreni possono essere usate queste sostanze e su quali è bandito. E inoltre: sulle coltivazioni bio quali fanghi sono ammessi?

La risposta di Pinton, Assobio

Ci aiuta a fare chiarezza Roberto Pinton, segretario di AssoBio ed esperto agroalimentare. Ecco la sua risposta:

In agricoltura biologica non sono ammessi i fanghi di depurazione. Gli unici fanghi ammessi in agricoltura biologica sono:

Fanghi provenienti da zuccherifici (un sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola);
Fanghi derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione (un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane).

Si tratta di due categorie di prodotto che ricadono nella categoria generale dei “fanghi”, ma che  sono nettamente distinte dai “fanghi” derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue da insediamenti
genericamente “produttivi” e/o civili.

Nell’agricoltura biologica è ammesso l’uso di questi due soltanto (e il secondo è utilizzabile solo in via teorica, non mi sono noti utilizzi effettivi, come dovrebbe esser ovvio, il fatto che una pratica sia ammessa non significia che sia necesariamente praticata).
Nell’agricoltura generale possono essere usati fanghi in genere che:

a) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale,
nemmeno se  miscelati  e  diluiti  con   fanghi che rientrano dei limiti;
b) non presentino una concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo che superi i valori limite fissati dalla legge nè facciano sì che tali valori limite vengano superati a motivo del loro impiego;
c) sono stati sottoposti a trattamento; 
c) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; 

I dettagli sulle caratteristiche dei fanghi utilizzabili in agricoltura generale sono nel Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che fissa caratteristiche, quantità utilizzabili e condizoni d’utilizzo; si veda anche
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.