Tre voli cancellati e una domenica di caos. È la cronaca di quanto successo ieri a Malpensa, quando due voli Easyjet per Lisbona e Copenaghen e un Royal Air Maroc per Casablanca sono stati cancellati, creando problemi a centinaia di viaggiatori.
Un episodio molto grave perché attesta il disprezzo nei confronti delle attese vacanze dei passeggeri.
Tutte le giustificazioni addotte non hanno nessuna scusante perché all’interno di quella che é la normale organizzazione della propria attività le compagnie avrebbero dovuto risolvere tempestivamente e per tempo i problemi.
MA QUALE “RIPROTEZIONE”
Ancor più gravi le “rassicurazioni” sulla riprotezione dei passeggeri che risultano di facciata e ci auguriamo che su tale punto si faccia finalmente chiarezza. A tal fine abbiamo già inviato una nota all’Enac, come Confconsumatori.
Infatti una riprotezione dopo due o tre giorni é solo formale e non serve a nulla perché il passeggero deve partire nell’immediatezza e non può arrivare nelle località di vacanza dopo tre giorni avendo magari già pagato in anticipo il soggiorno per quel periodo. Ma tali riprotezioni sono anche contrarie a quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, “Articolo 8 – Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo – 1…; b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale,in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
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Nulla di tutto ciò é accaduto ieri perché il “non appena possibile” di cui alla lettera b) non significa per nulla con altro volo della stessa compagnia, se e quando ci sarà, perché quest’ultima deve impegnarsi a garantire la partenza del passeggero appena possibile e quindi anche con altra compagnia.
Inoltre in base a quanto previsto alla lettera c) la riprotezione in una data successiva é possibile solo se di gradimento del passeggero. E non imposta come unica soluzione possibile in virtù della quale, le compagnie vorrebbero sostenere di aver così assolto agli obblighi del regolamento.
Riteniamo che il Regolamento non é stato osservato ed in questo senso é la nota che abbiamo inviato ad Enac.
CHE NESSUNO PENSI ALLA BEFFA DEL “NO SHOW”
E ci auguriamo che al danno non si aggiungerà la beffa del “no show rule”. Si tratta di quella prassi diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata è imposta la cancellazione della tratta di ritorno. Cosa che potrebbe accadere in tutti i casi in cui i passeggeri dei voli cancellati che hanno raggiunto le località di vacanza autonomamente al momento del ritorno a casa si ritroverebbero con il volo cancellato. Su questo le compagnie dovranno prestare la massima attenzione e non procedere a nessuna illegittima cancellazione. Ricordiamo che per tali comportamenti in passato alcune compagnie aeree sono state sanzionate dall’Antitrust.
I RIMBORSI A CUI SI HA DIRITTO
In ogni caso i passeggeri sappiano che hanno diritto ai seguenti rimborsi e risarcimenti.
Innanzitutto il rimborso del prezzo dei biglietti non utilizzati, la compensazione pecuniaria, il risarcimento supplementare ex art. 12 del Regolamento per tutti i danni patrimoniali subiti (ad esempio acquisto voli alternativi per raggiungere la località di destinazione e qualsiasi altra spesa connessa, rimborso di eventuali spese di soggiorno pagate e perse per il ritardo con cui si é arrivati a destinazione, ecc.) e non patrimoniali, anche da vacanza rovinata.
Ci preoccupa, infine, la questione relativa al riposo del personale perché si tratta di tempistiche che dovrebbero essere programmate e rispettate e ci auguriamo che anche da questo punto di vista si faccia chiarezza avendo chiesto altresì ad Enac di accertare se ci troviamo di fronte a casi isolati o meno.
Avv. Carmelo Calì
Responsabile Trasporti Confconsumatori