Etichette alimentari truffaldine al via da oggi le multe per i furbetti

ETICHETTA DIGITALE

Fake news, informazioni omesse, promesse tradite: da oggi chi inganna i consumatori attraverso etichette alimentari “truffaldine” rischia sanzioni da 500 a 40mila euro. Entra in vigore infatti il il decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che attua una parte mancante del Regolamento Ue 1169/2011 sull’etichettatura alimentare.

Chi inganna sull’origine

In particolare il mancato rispetto delle informazioni sull’alimento relative a natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d’origine o di provenienza, metodo di fabbricazione o produzione, verrà punito con sanzioni tra 3mila e 24mila euro. Le multe più severe sono destinate alla mancata indicazione di allergeni e la messa in vendita degli alimenti oltre la data di scadenza. Vantare poi alcune caratteristiche che non ritroviamo nel prodotto o usare in modo erroneo o ingannevole alcune denominazioni di vendita (ad esempio “bio” o “vegan” quando il prodotto non ne ha, costituisce una violazione delle pratiche leali d’informazione che può costare da 3mila a 24mila euro.

Le indicazioni obbligatorie

Le azioni che ogni operatore alimentare deve evitare per non incappare in sanzioni sono: non fornire alimenti di cui si conosce o presume la non conformità alle norme; non modificare le informazioni se questo può trarre in inganno il consumatore o ridurre il livello di protezione; trasferire le informazioni sugli alimenti non preimballati all’operatore che riceve i prodotti; assicurare indicazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, come ad esempio la corretta denominazione di vendita, la lista degli ingredienti, la tabella nutrizionale, l’indicazione degli allergeni, l’origine della materia prima ove obbligatoria, la data di scadenza o Termine minimo di conservazione.

Prima la diffida poi la multa

Le sanzioni non si applicano a quanto prodotto entro il 9 maggio: prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, gli alimenti etichettati o immessi sul mercato che non siano conformi allo stesso decreto nazionale possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Niente sanzioni, come scrive il Sole 24 Ore, ma solo una diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione della situazione non a norma, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta alcune infrazioni consistenti in errori e omissioni formali o alcune violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

L’autorità amministrativa competente per irrogare le sanzioni (di natura amministrativa) è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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