Disturbi dell’apprendimento al via le detrazione fiscali ma solo per il 2018

Per il solo 2018, quindi con effetto nella dichiarazione del 2019, l’ultima legge di Bilancio ha istituito una nuova detrazione Irpef relativa alle spese sostenute per l’acquisto o l’uso di strumenti che favoriscano, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), l’apprendimento di studenti, minorenni e maggiorenni, con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento (Dsa).

Una tantum ma né franghigia né tetto massimo

A differenza delle spese mediche tradizionali, l’ordinamento non prevede la classica franchigia dei 129,11 euro; ciò significa che la detrazione in questione, applicata nella misura standard del 19%, verrà comunque calcolata sull’intero importo speso nell’anno d’imposta 2018, e non sulla quota eccedente la suddetta franchigia. Non sono previste nemmeno delle soglie massime di spesa oltre le quali il beneficio sarà inapplicabile, cosa che invece accade con le spese d’istruzione. Bisognerà, oltre alle fatture di acquisto, per dimostrare l’utilità della spesa ai fini dell’apprendimento del bambino/raDsa, Distgazzo, farsi rilasciare un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato. Fin qui le regole “fiscali”.

A chi spetta

Per andare invece più nel dettaglio dei soggetti interessati, chiariamo cosa si intende per Dsa, vale a dire disturbi specifici di apprendimento. Si tratta in buona sostanza di quattro disturbi che si manifestano (separatamente o anche insieme) in presenza di capacità cognitive adeguate, quindi in soggetti di fatto sani – cioè non affetti da patologie neurologiche gravi né da deficit sensoriali – ma che possono comunque costituire una seria limitazione per alcune attività della vita quotidiana, tra cui appunto l’apprendimento.

Fra i disturbi che ricadono quindi nel raggio della detrazione troviamo:

  • la dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • la disgrafia, un disturbo neuromotorio della scrittura;
  • la disortografia, anch’essa, come la disgrafia, relativa all’apprendimento della scrittura, che si manifesta specificatamente nei processi di trascrizione dal linguaggio parlato allo scritto (ad esempio quando, pur pronunciando correttamente un vocabolo, se ne omettono delle doppie al momento di scriverlo);
  • la discalculia, che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

Quali strumenti rientrano nello “sconto”

Come accennavamo, le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:

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  • l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento;
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Ma cosa sono questi “strumenti compensativi”? Si tratta in pratica di strumenti didattici e tecnologici che supportano l’alunno nei processi in cui egli è deficitario, sostituendosi alla pura e semplice attività cognitiva o comunque facilitandone la prestazione. Quindi ad esempio:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video-scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice o altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.