Possibile che non si riesca a far leggere il contatore dell’acqua da Iren?

Buongiorno, da settembre 2016 la società IREN IRETI SpA è subentrata nella gestione dell’acqua del comune di Ovada in provincia di Alessandria. La prima ed ultima lettura reale risale al 13/09/2016. Da allora mi sono state addebitate delle bollette basate su letture stimate surreali; ho un locale commerciale e tutto quello che consumo è un po’ d’acqua per lavarmi le mani.

Quando ho visto gli addetti alla lettura controllare il contatore mi sono fatta scrivere il numero giusto sulla bolletta e l’ho portata all’ufficio preposto. Mi è stato detto che non era sufficiente e avrei dovuto portare una foto del contatore, cosa per me impossibile visto che questo si trova sotto un tombino di proprietà del comune posto in mezzo alla strada e comunque impossibile da sollevare a causa della struttura in ghisa riempita di cemento e sanpietrini. Ho subito spiegato il problema all’impiegato chiedendo se poteva mandare gli addetti alla rilevazione dei numeri, ma mi ha risposto che la ditta che se ne occupa e in appalto e non fa letture su chiamata.

Esiste una legge che obbliga i gestori ad effettuare un numero minimo di letture reali all’anno? Ho il diritto di avere accesso al contatore per l’autolettura? Ho il diritto di richiedere alla società in questione una rilevazione extra dei numeri?

Grazie

Alice Nervi

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Cara Alice, dall’elettricità all’acqua, i problemi non cambiano per i consumatori e uno dei principali è proprio quello delle letture. Un problema che i gestori dovrebbero imparare a risolvere una volta per tutte. Vediamo, nel suo caso, cosa ci ha risposto Valentina Masciari responsabile utenze di Konsumer Italia.

L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico,ha introdotto  con apposita delibera, delle novità in materia, diventate pienamente operative da gennaio 2017, introducendo anche una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire, appunto, più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione. In pratica, sono stati introdotti due tentativi di lettura all’anno per gli utenti con consumi medi annui fino a 3000 mc distanziati almeno di 150 giorni solari. Se il contatore non è accessibile e se non vi sono auto-letture dell’utente, va fatto un terzo tentativo al più tardi nel mese successivo rispetto al secondo.
Per utenze con consumi superiori, i tentativi devono essere tre  e distanziati di almeno 90 giorni solari.
Da settembre 2016 i gestori hanno dovuto predisporre un registro elettronico delle utenze con le misure e i tentativi di lettura, comunicando ogni anno all’Autorità i dati relativi ai fini di un monitoraggio periodico delle attività stesse.

A partire da gennaio 2017, poi, in ogni bolletta deve essere evidenziato il numero minimo di tentativi di lettura annui: le letture effettuate e la periodicità dei tentativi sono dati che il gestore deve archiviare e conservare per cinque anni.

Viste le regole, ha ragione la Sig.ra Alice a chiedere che vengano effettuate dal gestore idrico, le letture periodiche, visto che, non per sua volontà, usufruisce di un contatore al quale lei non può accedere facilmente e quindi non può fornire le autoletture, data la mancanza di letture periodiche del fornitore.

A questo punto, io suggerirei di scrivere comunque ad Iren Spa, perché è sempre preferibile lasciare una traccia tangibile di quello che sta succedendo, richiedendo ufficialmente la lettura periodica, così come stabilito dall’Autorità e, sottolineando anche che non è possibile fornire l’autolettura visto il posizionamento del contatore, che non dà al cliente la possibilità di esercitare un suo diritto. La risposta dell’addetto, che rimanda la palla alla ditta appaltatrice, non ha senso e non può bastare a giustificare la mancanza di letture reali da quasi un anno.

Aggiungo, di richiedere nella stessa comunicazione, l’indennizzo forfettario di 30 euro, previsto sempre dall’Autorità per questi casi, con accredito automatico nella prima bolletta utile. Dal 2017 l’importo di 30 euro raddoppia, se la prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, e triplica se la prestazione avviene oltre un tempo triplo.
L’indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile all’utente ad esempio per inaccessibilità del contatore, cioè se questo fosse posto all’interno dell’abitazione, quindi inaccessibile per colpa dell’utente, oppure a causa di forza maggiore ma, non credo sia questo il caso, visto che diversi contatori dell’acqua hanno questo posizionamento indicato dalla signora Alice e, il gestore idrico rileva comunque i consumi reali.