Il proprietario non deve comunicare i dati di chi guidava l’auto se la multa non è notificata nei tempi prestabiliti. E quando l’amministrazione sfora i 90 giorni previsti, anche se l’automobilista non ha “denunciato” chi era al volante, non si possono tagliare i punti patente. A stabilirlo l’ordinanza 26964/16, pubblicata il 23 dicembre dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Entro 90 giorni
Ricapitoliamo. Se l’amministrazione non notifica in modo tempestivo al proprietario del veicolo il verbale per l’infrazione al codice della strada non può poi multarlo perché non ha comunicato alle autorità chi era al volante dell’auto al momento della violazione addebitata, ad esempio l’eccesso di velocità rilevato da strumenti di accertamento elettronico. E così è stato accolto il ricorso dell’automobilista e “stoppata” l’ordinanza-ingiunzione notificatagli dalla prefettura per violazione dell’articolo 126 bis Cds, la disposizione sulla patente a punti che in caso d’inosservanza prevede una sanzione da 284 a 1.133 euro.
“Il tempo cancella i ricordi”
E così, come riporta Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, il comune, può pretendere che il proprietario del veicolo renda note le generalità del trasgressore soltanto quando notifica in modo tempestivo il verbale di accertamento dell’infrazione sottesa. Diversamente, come riconoscono gli stessi “ermellini”, non si può esigere che il titolare del veicolo ricordi chi fosse alla guida dell’auto il giorno in cui la macchina è stata multata. Insomma: la tempestività della contestazione serve a porre il destinatario in condizioni di difendersi e in caso di tardività va invece esclusa la sussistenza dell’obbligo.