Quando “moroso” è il fornitore di energia

Tutti sappiamo che nel momento in cui non viene pagata una bolletta entro la data di scadenza scatta la mora, ovvero un costo aggiuntivo collegato al tasso di interesse fissato dalla Bce (Banca Centrale Europea) al quale si aggiunge un altro 3,5%. Per esempio: se il tasso di riferimento stabilito dalla BCE è del 3%, allora chi paga in ritardo le bollette dovrà versare un interesse del 6,5% calcolato su base annua. Il tasso di interesse va calcolato per ogni giorno di ritardo e vi viene aggiunto anche il pagamento delle spese postali per l’invio del sollecito. Infine, se l’utente si ostina a non pagare, gli viene anche staccata la corrente.

Ma che succede se a dovere dei soldi all’utente, perché ha pagato in più, è proprio la società che eroga il servizio?

È quanto è capitato a un nostro lettore il quale, dovendo cambiare casa, ha presentato la lettura del contatore e si è accorto di aver pagato di più rispetto a quanto aveva consumato di corrente elettrica. La società in questione è l’Acea, che ha regolarmente emesso una bolletta a credito, spiegando che avrebbe rimborsato la cifra al proprio cliente.
Questo avveniva nel lontano novembre 2012 e a tutt’oggi – a oltre 3 anni di distanza – la cifra non è stata rimborsata e a nulla sono valse le raccomandate, i fax e le telefonate dell’utente creditore.

 

LE REGOLE

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Bisogna sapere che quando si cambia casa la lettura viene effettuata per consentire al vecchio venditore di elettricità di emettere l’ultima bolletta e a quello nuovo (che può anche essere la stessa azienda) di conteggiare i consumi a partire dalla stessa lettura. In questo caso, dunque, la medesima energia elettrica è stata pagata due volte: una dal nostro lettore e una dal nuovo locatario dell’appartamento.

Secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) con delibera n. 164/2008, le somme non dovute dal cliente e già pagate a causa di un errore di fatturazione devono essere rimborsate al cliente entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica della fatturazione. Questo termine comprende anche i tempi per l’eventuale acquisizione di ulteriori dati tecnici da parte del venditore, e quindi decorre ancora prima dell’emissione della suddetta bolletta “a credito” in cui viene riconosciuto il debito da parte della società erogatrice del servizio.

L’accredito della somma può essere effettuato dal venditore anche in bolletta, scalandolo da quanto il cliente gli dovrà nelle bollette successive.
Ma ovviamente, quando si cambia casa e non si ha più intestato un contratto – come è avvenuto al nostro lettore – l’importo deve essere pagato direttamente, tramite bonifico o con assegno bancario.
E se l’utente non viene rimborsato entro i 90 giorni scatta anche per la società la “mora”.

 

INDENNIZZO AUTOMATICO

Si tratta di un indennizzo automatico di 20 euro in più se il rimborso arriva entro 180 giorni, 40 euro se arriva tra i 180 e i 270 giorni, 60 euro se arriva oltre i 270 giorni. In un certo senso si tratta di un’ingiustizia, visto che giunti a questa cifra ci si ferma e che il venditore di energia elettrica può “dormire sugli allori” mentre, se fosse il contrario, ben pochi sonni tranquilli avrebbe l’utente che continuerebbe a vedersi aumentare la cifra degli interessi di mora.

Nel nostro caso l’Acea non ha pagato per ben più di 270 giorni, né ha dato risposta ai continui solleciti del suo ex cliente. Ex cliente che ha speso diversi soldi per produrre e inviare ogni certificazione richiesta, raccomandate, fax, ecc. che la società non ha l’obbligo di rimborsare, mentre se fosse stato il contrario avrebbe preteso ogni tipo di rimborso.

 

PUNIBILE ANCHE IL “SILENZIO” DELL’AZIENDA

Anche non fornendo risposta ai solleciti dell’utente la società sta commettendo un’infrazione. Infatti il venditore deve fornire risposta scritta entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni sullo stato del pagamento. Anche se la mancata risposta scritta non comporta un indennizzo al cliente, la violazione ripetuta viene considerata grave e può essere interpellata l’Aeeg che può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative (dunque far pagare delle multe) al venditore inadempiente.

Se anche altri nostri lettori fossero incappati in questo malcostume delle società venditrici di energia elettrica o di gas, sappiano che hanno diritto a queste tutele e possono rivolgersi all’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas o a un’associazione di consumatori per essere supportati nelle azioni che intendono svolgere contro la società inadempiente e… insolvente.